La sentenza del Tar della Liguria sul ricorso di Federcaccia

Mercoledì, 7 settembre 2011 - 09:26:00
01251/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00110/1991 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 110 del 1991, proposto da:
Federazione Italiana della Caccia (Federcaccia), rappresentato e difeso dagli avv. Innocenzo Gorlani, Riccardo Maoli, con domicilio eletto presso Riccardo Maoli in Genova, Via XX Settembre 30/9 - via Corsica 2/11;

contro
Comune di Varazze, Sindaco di Varazze;
per l'annullamento
PARZIALE ANNULLAMENTO ORDINANZA CONCERNENTE DISPOSIZIONI CONTRO IL MALTRATTAMENTO DI ANIMALI


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2011 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori Maoli, (con il praticante F.Alberti), per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
L’associazione ricorrente, deputata per legge alla tutela degli interessi dei cacciatori, chiede l’annullamento dei punti 3, 4, 7, 9 e 14 dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Varazze, contenente disposizioni contro il maltrattamento di animali.
Deduce al riguardo diverse ed articolate censure di incompetenza e violazione di legge. Fondato ed assorbente appare al Collegio il primo motivo di gravame, che contesta l’incompetenza del Comune (e, in ogni caso, del Sindaco) a provvedere, in base all’art. 3 del DPR 31.3.1979, che trasferisce ai Comuni i poteri esercitati dall’ENPA, a sancire divieti e limitazioni all’esercizio della caccia, quali quelle che si rinvengono nelle contestate disposizioni dell’ordinanza oggetto di gravame.
Invero i poteri dell’ENPA, trasferiti ai Comuni con la norma indicata concernono la funzione di vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, cui conseguono, se del caso, puntuali provvedimenti repressivi della loro constatata violazione, ma da detto potere giammai può conseguire l’introduzione di divieti preventivi di determinate attività in materia venatoria da parte del Comune, del tutto sprovvisto, in base alla legislazione vigente alla data dell’atto impugnato, di poteri di tal genere e di così incisiva latitudine.
Deve pertanto riconoscersi l’incompetenza del Comune intimato ad adottare le disposizioni censurate che, di conseguenza, vanno annullate.
Le spese, considerato l’esito dell’istanza cautelare, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, di conseguenza, annulla i 3, 4, 7, 9 e 14 dell’ordinanza sindacale impugnata. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:


Enzo Di Sciascio, Presidente, Estensore
Raffaele Prosperi, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere
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