Carceri, il documento del Movimento Clemenza e Dignità per una riforma della giustizia penale
“Trascorse solamente poche ore dalle toccanti parole pronunciate dal Papa Benedetto XVI e dal Ministro della Giustizia Severino, in occasione della visita del Pontefice al carcere di Rebibbia, riproponiamo di seguito e sino al termine, nella speranza che ciò possa essere di contributo e di aiuto alle Istituzioni per migliorare la drammatica situazione carceraria di oggi, uno stralcio del Documento aperto per una riforma della Giustizia penale, redatto nel lontano anno 2006 dal movimento Clemenza e Dignità.” E’ quanto afferma in una nota Giuseppe Maria Meloni, presidente di Clemenza e Dignità, movimento sorto per i diritti dei detenuti e per il progresso del diritto punitivo. “In particolare, Clemenza e Dignità sente dover esprimere la necessità, condivisa anche da moltissimi cittadini, di un nuovo processo penale che abbia la sua radice e la sua ratio, nelle esigenze del rispetto dei valori insiti nella personalità dell’individuo, personalità, che andrebbe, d’ora in poi, sempre compiutamente accertata e valutata anche nei suoi aspetti sociali, culturali, ambientali e psichici. Necessita, quindi, l’introduzione di un nuovo processo che si ponga l’obiettivo non solo di punire ma anche del recupero e/o della tutela degli aspetti positivi della personalità dell’individuo. L’introduzione di un nuovo processo penale, teso al recupero delle valenze positive, insite in qualsiasi essere umano, teso al loro sostegno e sviluppo. L’introduzione di un nuovo processo penale che in tutti i suoi aspetti si ponga come strumento, possibilmente, non traumatico, capace di responsabilizzare il più possibile la persona, attraverso l’introduzione di nuove stimolazioni positive. Un nuovo processo in cui la implicazione punitiva, venga canalizzata ai fini della redenzione, in modo che il contatto con gli apparati della giustizia e l’ingresso nel circuito penale, servano per una possibile uscita dal penale.
Occorre, quindi, secondo le libere osservazioni del Movimento Clemenza e Dignità: 1) un processo ordinario in cui sia anche assicurata la integrata partecipazione di nuovi componenti, in modo che il processo stesso valga a produrre non solo la legalità, attraverso la componente togata, ma anche le innumerevoli valutazioni multi-disciplinari sulla personalità del singolo imputato. 2) nuovi strumenti processuali nel processo ordinario, che, anzichè sospendere l’esecuzione della pena, sospendano il corso del processo, per fornire, istantaneamente e non dopo il processo e l’irrogazione della pena, all’autore del reato, l’opportunità di un riscatto, attraverso una messa alla prova. Una messa alla prova, durante la quale, l’individuo debole e/o bisognoso, possa anche usufruire di idonee attività di trattamento e sostegno. Una messa alla prova, per valutare, nel tempo di sospensione del processo, le evoluzioni comportamentali dell’individuo, per responsabilizzare il comportamento dell’individuo stesso anche nell’attività di riparazione delle conseguenze e nella riconciliazione. Una messa alla prova, che, responsabilizzando senza punire, possa essere, pure, momento ed occasione per l’integrazione, culturale, sociale, giuridica delle persone immigrate. Una messa alla prova, in grado anche di estinguere il reato, in caso di suo esito favorevole. 3) nuovi strumenti processuali nel processo ordinario, in grado di fornire la possibilità al giudice di astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, di astenersi dal pronunciare condanna, quando rilevate le circostanze per la valutazione ai fini della pena, presuma con certezza che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. 4) nuovi strumenti processuali nel processo ordinario, che valutando il pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare all’indagato o all’imputato, per la sua personalità, per le sue esigenze di salute, di studio, di famiglia, di lavoro, siano, contemporaneamente, meccanismo deflattivo del sistema penale, in grado, quindi, di produrre statuizioni di non luogo a procedere, nelle ipotesi in cui il fatto ascritto, appaia privo di significato criminoso e di concreta rilevanza sociale, alla stregua del grado della colpevolezza, della tenuità delle conseguenze prodotte e della occasionalità del comportamento deviante. 5) nuovi strumenti processuali nel processo ordinario, che tengano conto anche delle condotte riparatorie, idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, determinando così in caso di riparazione del danno e di eliminazione di tutte le sue conseguenze dannose o pericolose, prima dell’esercizio dell’azione penale, anche l’estinzione del reato.
Inoltre, spostando l’attenzione dai citati aspetti processuali, Clemenza e Dignità vuole esprimere la considerazione, condivisa anche da moltissimi cittadini, che la nostra sicurezza non nasce ad esempio dalle attenuate inibizioni concernenti l’utilizzo di armi a difesa della persona e della casa… . Non tutti hanno le capacità fisiche e/o la coerenza morale e religiosa di difendersi in questo modo.
Vuole esprimere la considerazione, condivisa anche da moltissimi cittadini, che la rieducazione dei condannati, rappresenta il principale mezzo di garanzia della nostra sicurezza.
Vuole esprimere la considerazione, condivisa anche da moltissimi cittadini, che la rieducazione non può essere dissociata dalla punizione, lasciata solo alla buona volontà degli operatori, ma deve essere connaturata in nuove punizioni, capaci ex se di rieducare.
Vuole esprimere la considerazione, condivisa anche da moltissimi cittadini, che il carcere e la privazione di libertà personale, non possono continuare ad essere la pena giusta per ogni tipo di reato, ma debbono essere la conseguenza necessitata dei reati gravi e dei condannati realisticamente pericolosi per la sicurezza sociale.
Per realizzare una valida ed effettiva rieducazione dei condannati e, quindi, per garantire ed accrescere la sicurezza dei cittadini, occorre che vengano codicisticamente previste delle nuove pene, diverse dal carcere, che abbiano anche un certo grado di specificità in relazione alla tipologia del reato commesso e che contemplino anche il compimento di prestazioni di servizio civile e di lavori di utilità sociale. Occorre, quindi, secondo le libere osservazioni del Movimento: 1) l’introduzione ordinaria di lavori di utilità sociale, ovvero prestazioni di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e volontariato. Prestazioni di attività non retribuita che contemplino a mero titolo esemplificativo la pulizia nei quartieri e dei parchi, la pulizia degli arenili, la manutenzione e la riparazione dei manti stradali, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, il lavoro presso musei e siti culturali-archeologici-artistici, le attività di sensibilizzazione sui rischi determinati da abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, ecc., ecc..”


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