Tasse&Pensioni/ Con il ravvedimento meno sanzioni. Ecco come saldare i conti col Fisco

Venerdì, 27 gennaio 2012 - 11:46:00


Nuova puntata su Affaritaliani.it della rubrica "Tasse&Pensioni", uno spazio a cura dello studio fiscale tributario e del lavoro Massimiliano Casto che risponderà a tutti i vostri quesiti in materia di fisco e previdenza.

Per orientarsi nel difficile mondo della burocrazia e delle leggi scrivete a:
tassepensioni@affaritaliani.it

 

QUESITO
Mia moglie svolge solamente il lavoro di casalinga ed ha 51 anni. Volevo sapere se deve pagare l'assicurazione delle casalinghe che scade il 31 gennaio. Grazie.
                                                                                 Flavio Germani - Roma

RISPOSTA
Sua moglie è soggetta al pagamento del premio Inail. Infatti sono obbligati ad assicurarsi coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell'ambiente in cui si dimora. Sono esclusi coloro che svolgono altra attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale. Per pagare è necessario ritirare il bollettino di pagamento intestato ad INAIL Assicurazione Infortuni Domestici, P.le Pastore, 6 - 00144 Roma, presso gli Uffici Postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria. Bisogna compilare il bollettino facendo attenzione ad inserire esattamente i dati e soprattutto il codice fiscale.
L'importo da versare per il 2012 è di € 12,91 da pagare presso gli uffici Postali entro il 31 gennaio ed inoltre tale importo non è frazionabile su base mensile ma è deducibile ai fini fiscali. Tale premio da versare per le casalinghe, è a carico dello Stato se l'assicurato per l'anno precedente ha un reddito che non supera i 4.648,11 Euro e se appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22 Euro.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito: http://tassepensioni.blogspot.com/
                                                                         Massimiliano Casto - Noto (SR)

QUESITO
Sono un lavoratore del settore tessile per una azienda che nel 2011 mi ha fatto lavorare solamente 4 mesi. Premetto che ho una anzianità lavorativa di oltre 18 anni ma con questa crisi non riesco a trovare altra occupazione. Volevo sapere se posso percepire una indennità dall'Inps a seguito di questo lavoro.
                                                                      Alberto Monzetti - Milano


RISPOSTA
Lei ha certamente diritto all'indennità di disoccupazione con requisisti ridotti. Infatti l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti, spetta ai lavoratori che non hanno diritto alla disoccupazione ordinaria, ma che possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni nell'anno solare, oltre ad un contributo utile versato prima del biennio precedente la domanda. Nel computo delle 78 giornate sono incluse le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, ecc.? sono invece escluse le assenze imputabili al lavoratore a titolo personale (scioperi, congedi non retribuiti, ecc.). La domanda di tale indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata entro il 31 marzo 2012 e può essere inoltrata mediante consegna dell'apposito  modello cartaceo presso una sede INPS oppure attraverso un patronati/intermediari dell'Istituto che utilizza i servizi telematici offerti dall'Inps stessa.
                                                                      Massimiliano Casto . Noto (SR)
QUESITO
Dovendo eseguire dei lavori di ristrutturazione nel mio appartamento, vorrei sapere se la detrazione fiscale  del 36% sull'importo speso per questi lavori, è stato abrogata.
                                                                                D. V. - Novara
RISPOSTA
La norma che prevede la detrazione dei 36% , per il momento, non è stata abrogata. L'unica novità consiste nel fatto che  è stato soppresso l'obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate e ai contribuenti è richiesto semplicemente di riportare in sede di dichiarazione dei redditi (unico o 730)  i dati catastali identificativi dell'immobile. A questo scopo, è stata creata una sezione nel quadro E del modello 730/2012 per i redditi prodotti nel 2011.
                                                                     Massimiliano Casto - Noto (SR)
QUESITO
Sono un commerciante al minuto di articoli da regalo e ovviamente presento il modello Unico. Lo scorso anno non ho potuto versare l'irpef  per intero, non avendone le possibilità economiche, ed ho pagato semplicemente due rate su sei. Adesso vorrei sistemare la mia situazione. Posso procedere io per risparmiare le sanzioni o devo aspettare che l'Agenzia delle Entrate o l'Equitalia mi chieda la differenza che non ho versato?
                                                                                    Giovanni Canaghi - Imperia

RISPOSTA
Il Fisco consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di imposte dirette (es. Irpef), indirette (Iva, registro, ecc.) e di tributi locali (Ici). Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni amministrative, a condizione che:
" la violazione oggetto della regolarizzazione non sia stata già constatata dall'ufficio o ente impositore e portata a conoscenza dell'interessato attraverso la notifica dell'atto;
" non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
" non siano iniziate altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, invio di questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, del Dlgs 472/97).
L'omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione, nonché l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione in misura ridotta
" al 3,75% (1/8 del 30%), se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla prescritta scadenza (ravvedimento breve);
" al 6% (1/5 del 30%), se il pagamento avviene con un ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa;
" allo 0,25% (1/120 del 30%) dell'importo non versato, per ciascun giorno di ritardo, se il pagamento viene eseguito entro i 15 giorni dalla scadenza prescritta ed il versamento riguarda crediti assistiti integralmente da garanzia reale o personale.
                                                                         Massimiliano Casto - Noto (SR)



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