ICTLaw/ Si moltiplicano i casi di furto d'identità via mail, chat e social network. Ma le pene non sono adeguate
di Luca Maria de Grazia
avvocato
Questa volta cercheremo di chiarire alcuni aspetti della questione legata al c.d. “furto d’identità”.
E’ sufficiente digitare l’espressione in un qualunque motore di ricerca per capire di cosa si stia parlando, ma preciso che con questo termine si individua, in genere, l’ipotesi in cui qualcuno, prendendo qua e là per la rete (se ne è parlato nell’articolo su Facebook) dei dati delle persone, riesca a spacciarsi per un’altra persona.
Sembra che nel solo anno 2008 siano stati “rubati” circa 285 milioni di dati.
Ora, prima di tutto, chiariamo che il termine forse rende l’idea, ma è in fondo del tutto sbagliato.
In primo luogo perché il furto nel nostro ordinamento presuppone l’apprensione, lo spossessamento di qualcosa di “fisicamente tangibile”, ed appare evidente come l’identità, per quanto importante, non sia qualcosa di “fisico”.
In secondo luogo, perché esiste un reato che sanziona il comportamento del quale si è appena detto, ed è esattamente il reato previsto dall’art. 494 del Codice Penale, Sostituzione di persona:
“Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sè o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno”.
Questo reato è inserito nella parte dedicata ai c.d. delitti contro la fede pubblica, in particolare nella parte concernente la falsità personale, quindi non ha nulla a che vedere con il “furto”.
Esistono già delle sentenze (anche dalla Corte di Cassazione) che puniscono tale reato in relazione ai comportamenti connessi utilizzando internet:
Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un "account" di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete 'internet' nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l'immagine e la dignità (nella specie a seguito dell'iniziativa dell'imputato, la persona offesa si ritrovò a ricevere telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale).
Cassazione penale , sez. V, 08 novembre 2007, n. 46674, pubblicato in CED Cass. pen. 2008, 238504



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