ICTLaw/ Nessuna censura di internet, il Ddl Sicurezza stabilisce principi già affermati fuori dalla Rete
Terzo comma:
1) POSITIVO: I soggetti tenuti ad eseguire il “filtraggio” lo devono eseguire nelle 24 ore dalla ricezione del provvedimento; questo significa tempestività ed efficacia della misura. Per quanto concerne la possiibilità di filtraggio, un link di approfondimento.
2) NEGATIVO: la violazione dell’obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria molto pesante, ma questo è anche il prezzo da pagare affinché la parte sanzionatoria della norma possa avere una certa efficacia. Occorre sempre ricordare come un precetto senza sanzione (efficace) non sortisca alcun effetto, in nessun campo, meno che mai in campo giuridico; quando si minaccia una punizione, la punizione (a) deve arrivare e (b) deve essere ricordata. In caso contrario meglio non minacciare alcunché.
Quarto comma:
1) POSITIVO: viene demandato ad uno strumento più duttile (Decreto (inter)ministeriale) l’individuazione delle specifiche tecniche e dei requisiti degli strumenti di filtraggio. Uno strumento siffatto teoricamente permette di agire tempestivamente laddove la tecnica legislativa possa essere superata dalla tecnica “tout court”.
2) NEGATIVO: si continua a seguire il procedimento di emanazione delle leggi a “scatole cinesi”, con buona pace della chiarezza e dell’immediatezza. Di fatto l’entrata in vigore della norma viene posticipata alla emanazione del decreto (inter)ministeriale.
Quinto comma:
Estende specificatamente e necessariamente (in diritto penale non è ammissibile la c.d. interpretazione analogica contro il reo) l’ambito di applicazione dell’art.266 del codice penale, quindi non solo connesso alla stampa, ma esteso anche a qualunque altro mezzo di comunicazione e/o propaganda. Si tratta di un concetto che – peraltro – l’Autorità per la Tutela della Concorrenza e del Mercato ha fatto proprio da moltissimo tempo, sanzionando la non veridicità del messaggio pubblicitario con qualunque mezzo trasmesso.
Conclusioni: nessuna conclusione specifica (si tratta pur sempre di una norma non ancora divenuta definitiva), se non la segnalazione della assoluta necessità di comprendere esattamente la portata di determinate parole e norme.
Le parole possono essere ambigue ma il più delle volte sono – purtroppo – ambigue per “ignoranza” (nel senso di non conoscenza) dell’argomento, non volutamente. Ma posso anche essere molto molto specifiche e chiare. E questa chiarezza dovrebbe essere un “must”, specialmente in queste materie.



Nadal, che servizio
Nudo con Bar Rafaeli
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