ICTLaw/ Nessuna censura di internet, il Ddl Sicurezza stabilisce principi già affermati fuori dalla Rete
di Luca Maria de Grazia
avvocato
(DDL Sicurezza): Proposta di modifica n. 50.0.100 al DDL n. 733
Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:
«Art. 50-bis. (Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet)
1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti al codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell'interno, in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l'interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.
2. Il Ministro dell'interno si avvale, per gli accertamenti finalizzati all'adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento di interruzione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.
3. I fornitori dei servizi di connettività alla rete internet, per l'effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l'attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede il Ministro dell'interno con proprio provvedimento.
4. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con quello della pubblica amministrazione e innovazione, individua e definisce i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio di cui al comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche.
5. Al quarto comma dell'articolo 266 del codice penale, il numero 1) è così sostituito: "col mezzo della stampa, in via telematica sulla rete internet, o con altro mezzo di propaganda".».
Premetto che anche questa volta le mie osservazioni saranno basate esclusivamente sugli aspetti giuridici, non potendo e non volendo andare a toccare altri aspetti non pertinenti. Non contesto assolutamente – al contrario di alcuni miei colleghi – la norma in sé, ma ritengo che alcuni aggiustamenti dovrebbero essere considerati come necessari e doverosi.
Ritengo che non sia un atteggiamento corretto criticare una regola senza averla esaminata attentamente, senza rendersi conto di quali siano le reali implicazioni complessive e, soprattutto, senza aver pensato a lungo come ci si potrebbe sentire qualora si sia nella posizione di chi potrebbe invocare l’applicazione della norma specifica (in altre parole, pensiamo anche a chi si trova e si potrà trovare in determinate situazioni e cerchiamo di prefigurarci le nostre aspettative e le nostre reazioni)
Primo comma:
1) POSITIVO: Si fa riferimento alla istigazione a delinquere e alla apologia di reato, comportamenti sui quali la giurisprudenza si è ormai espressa da tempo, per cui se l’Autorità Giudiziaria (il che vuole dire in sostanza un Pubblico Ministero che sta indagando su un determinato caso) richiede al Ministro (non al Ministero) un “aiuto”, non vedo quale possa essere il problema alla paventata oppressione della libertà di espressione. D’altra parte non si vede per quale motivo internet, da considerare come un mezzo di comunicazione, debba sempre essere considerato come avulso dalle leggi. Così non è e soprattutto non può essere.
2) NEGATIVO: per quale motivo porre l’onere a carico solamente dei fornitori di connettività (i c.d. “carrier”) e non anche a carico di tutti quei soggetti (content provider, hosting provider, ecc.) che ugualmente possono reprimere efficacemente e con minor dispendio di energie eventuali comportamenti illeciti? Ovvio che con la collaborazione dei fornitori di connettività si bypassa il problema di “immissione” dei comportamenti illeciti attraverso soggetti stranieri (discorso che verrà approfondito in altri articoli)
Secondo comma:
1) POSITIVO: Mi sembra che vi sia poco da commentare: si stabilisce attraverso quale organo di polizia possa agire il Ministro e si stabilisce che avverso tale provvedimento può essere proposto ricorso.
2) NEGATIVO: Non si stabilisce quale sia la forma di tale ricorso né chi sia il soggetto legittimato a proporre tale ricorso. E si tratta di omissioni non da poco. In pratica, non si capisce se si tratta di una applicazione mediata di una richiesta dell’Autorità Giudiziaria penale, con conseguente applicazione della normativa in materia, oppure se si sia in presenza di un atto ministeriale e quindi soggetto a normativa totalmente diversa per quanto concerne l’impugnazione. Inoltre, fermo restando che comunque sia legittimato ad impugnare il provvedimento il soggetto contro il quale lo stesso venga emesso, non è assolutamente chiaro se possa essere legittimato anche il fornitore di connettività, destinatario mediato del provvedimento.



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