ICTLaw/ La legge non tutela a ogni costo il diritto all'anonimato. Nemmeno per chi pratica il peer-to-peer...
Ovviamente il discorso si può estendere tranquillamente alla rete internet; e infatti anche la sentenza del Tribunale di Roma con sentenza del 17.03.2008 con la quale è stata dichiarata illegittima l’acquisizione di dati di soggetti che si asseriva utilizzassero le reti c.d. “peer to peer” per scambiarsi materiale protetto ai sensi della Legge 633/1941 (diritto d’autore) si è incentrata, appunto, non certamente su un preteso diritto all’anonimato, ma semplicemente sulle modalità di acquisizione delle fonti di prova che sono state fornite nel processo penale: “[...omissis...] La domanda tesa all'ottenimento dei dati personali degli utenti della rete internet per verificare l'identità di chi abbia commesso illeciti in tema di proprietà intellettuale non è ammessa, risultando prevalente il diritto alla riservatezza dei dati. [...omissis...]
In pratica si è deciso (correttamente) per la prevalenza di un diritto alla legittima e corretta acquisizione dei dati personali rispetto al “semplice” diritto al (preteso) risarcimento del danno; tra l’altro, nel caso specifico, a mio modesto parere è stato commesso un errore strategico nell’utilizzare lo strumento della denuncia in sede penale rispetto ad una azione civile, in quanto – appunto – nel processo penale vigono regole molto più restrittive del processo civile per quanto concerne il c.d. “regime di acquisizione della prova”.
Una prova illecitamente acquisita nel processo penale non può essere utilizzata, nel processo civile sì (anche se ovviamente si possono rischiare delle serie conseguenze); si tratta, evidentemente, di una differenza non di poco conto.
Da quanto appena chiarito appare del tutto evidente come non possa essere accettabile un diritto generalizzato all’anonimato sulla rete internet, specialmente se finalizzato alla commissione di illeciti, di qualunque genere e tipo, come ho avuto modo già varie volte di chiarire.



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