ICTLaw/ Le foto di Villa Certosa? Tanto rumore per nulla: la legge tutela anche la privacy del premier

Domenica, 14 giugno 2009 - 23:04:00

di Luca Maria de Grazia
avvocato

Probabilmente i lettori saranno anche stufi di sentire parlare dell’argomento, ma penso che un chiarimento sulla materia possa sempre essere utile.
Il riferimento agli ultimi fatti di cronaca che hanno avuto come soggetto passivo il Presidente del Consiglio mi sembra ovvio.

Partiamo dall’inizio: le norme che apparentemente sembrano in contrasto sono quelle previste dagli artt.96 e seguenti della Legge sul diritto d’autore (n.633/1941), l’intero codice in materia dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003)  ed il c.d. “diritto di cronaca” da parte della stampa e dei soggetti ad essa assimilabili.
Ora, nonostante la (ovvia) pronuncia del Garante per il Trattamento dei dati personali sulla questione, quello che va chiarito è che la giurisprudenza si è sempre costantemente espressa nel senso di privilegiare il diritto alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca.

Se si analizzano nello specifico le norme appena richiamate, vedremo che:
1. Per quanto concerne la legge sul diritto d’autore, prevede espressamente che il ritratto di una persona non possa essere pubblicato se non con il consenso espresso e scritto della persona ritratta. Il principio subisce delle eccezioni:
Articolo 97 - [Casi in cui non occorre il consenso della persona ritrattata]
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.

Da qui discende la conseguenza che il Presidente del Consiglio, qualora sia in una della sue private dimore, in un certo senso non sia più il Presidente del Consiglio, ma ritorni ad essere semplicemente il sig. Silvio Berlusconi; questo perché l’occasione non è pubblica e obiettivamente non appare neppure molto giustificata dall’ufficio ricoperto, come per esempio ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza della Sezione 3 Civile 13 aprile 2007, n. 8838: In tema di autorizzazione dell'interessato alla pubblicazione della propria immagine, la divulgazione senza il relativo consenso è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione e non anche ove sia rivolta a fini pubblicitari.
O come ha stabilito il Tribunale Milano Sezione 1 Civile con la Sentenza del 8 marzo 2005, n. 1924: La lesione del diritto alla riservatezza - la cui tutela normativa va principalmente ravvisata nell'art. 2 della Carta fondamentale - pur configurandosi come illecito, è risarcibile a norma dell'art. 2043 c.c. purché il pregiudizio sofferto sia provato secondo le regole ordinarie, rifacendosi a quanto aveva stabilito la Cassazione con sentenza ., Sez. I, sentenza 25 marzo 2003, n. 4366. “Il diritto de quo si traduce, infatti, nella tutela di situazioni e vicende di natura personale e familiare dalla conoscenza e curiosità pubblica, ossia eventi che soltanto il relativo protagonista può decidere di pubblicizzare ovvero difendere da ogni ingerenza, sia pure posta in essere con mezzi leciti e non implicante danno all'onore, alla reputazione o al decoro”.

2. Per quanto concerne la normativa sul trattamento sul trattamento dei dati personali, in realtà tende come insieme di norme a vietare tutti gli utilizzi dei dati personali (e sicuramente le foto costituiscono un dato personale, per di più appartenente alla categoria dei dati c.d. “sensibili”, con tutte le conseguenze del caso) e, pur in presenza di un codice di deontologia che regola nel dettaglio le attività dei giornalisti, il principio fondamentale (più volte richiamato dal Garante) è quello della c.d. “continenza”, ovvero dell’essere educati, non invasivi se non è strettamente necessario, e così via. Si deve fornire la notizia nella sua essenza, non con orpelli del tutto inutili, magari per di più utilizzati solamente per, appunto, rendere più “appetibile” la notizia medesima. Ricordo che questo principio fu espresso chiaramente quando fu pubblicata la notizia del primo caso di B.S.E. (il morbo della “mucca pazza”): fu data la notizia che si era avuto un caso a Palermo e che era stata colpita una ragazza di circa vent’anni. Correttamente il Garante richiamò tutti gli organi di informazione a fornire la notizia “essenziale”. In quel caso la notizia era “esiste un caso di BSE in Italia”. Punto e basta. Tutto il resto era, effettivamente, superfluo, anche perché non si trattava certo di una malattia che si potesse trasmettere per contagio tra persona e persona.

Quindi, se vogliamo, ancora una volta, “molto rumore per nulla”. Si tratta di regole non solo esistenti da parecchio tempo, ma anche molto consolidate anche nella loro analisi giurisprudenziale.

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