Equitalia deve produrre i documenti in originale
Avv. Matteo Sances
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I documenti prodotti in copia dall’Agenzia delle Entrate e/o dal Concessionario della riscossione nel corso del processo valgono come prova salvo che il contribuente non ne contesti la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 2712 del codice Civile.
In tal caso, l’Ufficio delle Entrate o il Concessionario sono tenuti a produrre in giudizio i documenti in originale se vogliono adempiere all’onere della prova.
Ciò è quanto emerge da una scarna quanto importante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sent. CTP di Milano n.306/23/11, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), secondo la quale “la documentazione prodotta dal Concessionario si rivela, altresì, inutilizzabile poiché consistente in fotocopie di cui il ricorrente ha contestato l’autenticità ex art. 2712 cc”.
In pratica, nel corso di un’opposizione ad ipoteca iscritta dal Concessionario della riscossione, il contribuente contestava la mancata notifica delle cartelle e dunque il debito tributario per il quale si stava procedendo.
Il Concessionario, quindi, nel corso del processo produceva alcune relate di notifica delle cartelle che risultavano in parte illeggibili poiché prodotte in fotocopia.
Il contribuente allora, in aderenza al dettato dell’art. 2712 del codice Civile (il quale sostanzialmente prevede che le riproduzioni fotografiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime) ne disconosceva la conformità all’originale.
La mancata produzione della documentazione in originale da parte del Concessionario, dunque, ha comportato il mancato assolvimento dell’onere della prova e la conseguente dichiarazione della Commissione Tributaria di illegittimità dell’ipoteca.
Tale sentenza, d’altronde, si pone in perfetta sintonia con quanto stabilito dalla Suprema Corte, la quale anche recentemente ha chiarito che la documentazione in fotocopia ha valore ed efficacia di prova “salvo che la sua conformità all’originale non venga contestata dalla parte contro cui è prodotta” (ordinanza della Corte di Cassazione n.8027 del 7 aprile 2011).


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