Le nuove Disposizioni di Banca d’Italia in tema di obbligazioni bancarie garantite

Mercoledì, 21 aprile 2010 - 13:51:00

Di Pierluigi Fadel (associato Assofinance)

Con provvedimento in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Banca d’Italia ha licenziato le Disposizioni di Vigilanza in materia di obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130.

Secondo lo schema previsto dalla suddetta Legge, così come richiamato dallo stesso Organo di Vigilanza, l’emissione di obbligazioni bancarie garantite si concretizza attraverso: la cessione da parte di una banca, anche diversa da quella emittente, a una società veicolo di attivi di elevata qualità creditizia, costituiti in uno specifico patrimonio separato; l’erogazione alla società cessionaria, da parte della banca cedente o di altra banca, di un finanziamento subordinato volto a fornire alla cessionaria medesima i mezzi per acquistare le attività; la prestazione da parte della società cessionaria di una garanzia in favore dei portatori delle obbligazioni, nei limiti del relativo patrimonio separato.

Ciò premesso, con il provvedimento in oggetto la Banca d’Italia ha innanzitutto disciplinato i requisiti richiesti alle banche emittenti obbligazioni garantite, prevedendo che, al momento dell’emissione, le stesse dispongano di un patrimonio di vigilanza consolidato non inferiore a 500 milioni di euro e un coefficiente patrimoniale complessivo a livello consolidato non inferiore al 9%. Il possesso di questi requisiti viene riferito al gruppo bancario di appartenenza ovvero, nel caso di banche non appartenenti a un gruppo, rispettivamente al patrimonio di vigilanza e al coefficiente patrimoniale complessivo individuale. È inoltre previsto che tali requisiti debbano essere posseduti, al momento della cessione, anche dalle banche cedenti, laddove diverse dalle banche emittenti e non appartenenti allo stesso gruppo bancario.

A tutela dei creditori diversi dagli obbligazionisti garantiti vengono inoltre sanciti limiti alla cessione degli attivi bancari. Tali limiti, riferiti al complesso delle operazioni della specie effettuate dal gruppo bancario di appartenenza della emittente (ovvero della banca non appartenente a un gruppo bancario), sono graduati in funzione del coefficiente patrimoniale complessivo e del Tier 1 ratio (da intendersi quale rapporto tra il patrimonio di base e il requisito patrimoniale complessivo della banca o del gruppo bancario moltiplicato per 12,5) a livello consolidato.

Altri limiti specifici sono previsti con riferimento alla successiva (eventuale) integrazione di cessione, consentita esclusivamente al fine di mantenere il rapporto tra le obbligazioni garantite e le attività cedute nel limite massimo fissato dall’art. 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2006, n. 310 ovvero quello indicato in sede contrattuale, nonché per rispettare il limite del 15% per gli attivi idonei integrativi presenti nel patrimonio separato.
Vengono inoltre precisate le modalità di calcolo dei requisiti patrimoniali rilevanti ai fini del trattamento prudenziale con riferimento alle obbligazioni garantite acquisite in portafoglio ed al finanziamento subordinato alla società cessionaria.

Per quanto attiene la fase dei controlli, anche in ragione delle complessità dei profili contrattuali e delle possibili ricadute sugli assetti tecnici delle banche, Banca d’Italia individua, tanto nella fase preparatoria quanto in quella esecutiva, apposite procedure di controllo demandato in primis agli organi di gestione della banca emittente o del relativo gruppo bancario, nonché agli organi di controllo interno e ad altri soggetti esterni, fra cui il c.d. asset monitor (società di revisione esterna individuata dalla banca emittente nel rispetto di specifici canoni di professionalità ed indipendenza).

Da ultimo, per quanto concerne gli obblighi informativi, i soggetti partecipanti alle operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite sono tenuti a prevedere contrattualmente la possibilità per la banca emittente e la banca cedente di disporre delle informazioni sulla titolarità e sull’andamento dei rapporti ceduti necessarie per lo svolgimento dei suddetti controlli, nonché per l’adempimento degli obblighi segnaletici di vigilanza, ivi inclusi quelli connessi alla partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi della Centrale dei Rischi.

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