A conti fatti/ La "market abuse" è stata estesa ai mercati alternativi

Giovedì, 26 novembre 2009 - 14:18:00

di Pierluigi Fadel (associato Assofinance)

Il legislatore con il Dlgs. n. 101/2009 ha provveduto ad introdurre negli articoli 184 e 185 rispettivamente al comma 3 - bis e al comma 2 - bis due nuove fattispecie contravvenzionali per il caso in cui l'abuso di informazioni privilegiate ovvero la manipolazione del mercato si manifestino attraverso operazioni relative agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale.

Gli illeciti configurati debbono ritenersi autonome figure di reato e non ipotesi più attenuate dei reati di insider trading e market abuse che trovano una propria collocazione delittuosa in uno specifico contesto normativo.

Tali illeciti hanno una propria autonomia di illecito ancorché di natura contravvenzionale che evidenziano una disparità di trattamento sanzionatorio rispetto a coloro che consumino l'illecito nell'ambito dei mercati regolamentati. In verità la disparità di trattamento che il legislatore ha inteso fare ha una sua logica di pensiero. Infatti il sistema multilaterale di contrattazione è espressione di una logica negoziale di natura privatistica che trova, però, il proprio limite e di qui, quindi, la propria disciplina legislativa laddove la stessa possa riflettere nell'ambito dei mercati regolamentati. In questo caso la tutela pubblicistica che si intende perseguire è quella della trasparenza del mercato a tutela del pubblico dei risparmiatori.

In questo senso come noto va anche la comunicazione Consob del 2 marzo 2009 volta a dare trasparenza informativa ai prodotti finanziari. E di qui l'obbligo di fornire al cliente da parte dell'intermediario il valore equo di mercato, con rappresentazione di quello che potrebbe essere lo scenario con valutazioni dei relativi flussi finanziari, a mezzo modelli previsionali, sia all'atto della sottoscrizione del contratto e sia successivamente, l'obbligo di indicare la componente derivativa, ecc…

Pare quindi potersi affermare come il legislatore, anche in sede penale, abbia inteso, con la previsione di tali illeciti contravvenzionali, voluto dare tutela agli interessi economici di tutti quei soggetti che operano nel sistema multilaterale.


 

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