A conti fatti/ Correttezza e trasparenza: gli obblighi dell'intermediario

Martedì, 31 marzo 2009 - 10:16:00

Parte su Affaritaliani.it la rubrica a cura di AssoFinance dedicata a chi vuole vederci chiaro per districarsi nei meandri della finanza e dell'economia. Gli esperti dell'associazione italiana dei consulenti finanziari indipendenti vi spiegheranno ogni giorno che cosa c'è dietro a ciò che accade sui mercati.

Di Pierluigi Fadel (associato Assofinance)

A conti fatti/ I Tremonti bond? Un vero affare... per le banche
Recentemente la Consob con la comunicazione del 02 marzo 2009 n. 9019104 ha stabilito l’obbligo per l’intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi. E’ stato così esplicitato il ruolo assai delicato rivestito dalla controparte bancaria la quale è chiamata ad operare in un contesto finanziario caratterizzato sovente da una grave assimetria informativa.

Spesso la complessità della materia trattata associata ad un deficit informativo e ad una scarsa cultura finanziaria (in questo senso è intervenuta recentemente anche Anna Tarantola, vicedirettore generale di Bankitalia) determinano un gap tra banca intermediaria e proprio cliente. Del resto il ruolo rivestito dall’intermediario nel nostro sistema è assai importante basti solo pensare come il Testo Unico della Finanza abbia espressamente stabilito all’articolo 21 che in sede di contrattazione si debba sempre operare nell’interesse del cliente e per l’integrità dei mercati finanziari tanto se il cliente sia retail (ovvero con minore esperienza e conoscenza finanziaria) quanto se il cliente sia professionale e quindi con una cultura finanziaria maggiore.

Obbligo di correttezza e trasparenza che l’intermediario dovrà sempre osservare nella propria attività di collocazione di strumenti mobiliari che viene ripresa e sancita anche dal legislatore comunitario che prevede l’obbligo di agire “in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti” (art. 19.1 della MIFID).

L’interesse finale deve essere sempre quello del cliente con un “livellamento del campo da gioco” che dovrà essere attuato in sede di distribuzione dei prodotti finanziari siano essi OICR, prodotti assicurativi finanziari ovvero prodotti finanziari bancari distribuiti in sede di emissione.

Il prodotto illiquido si caratterizza, anche perché scambiato over the counter, per una limitazione in capo all’investitore laddove lo stesso abbia necessità di smobilizzo in un breve lasso temporale e ad una condizione di mercato che rifletta una pluralità di domande ed offerte. Per ovviare a tale inconveniente la Consob nella precitata comunicazione ipotizza un obbligo di riacquisto dello strumento da parte dell’intermediario secondo criteri e meccanismi prefissati e secondo modelli di pricing. Si sofferma al riguardo sugli strumenti derivati che si connotano con un “rischio liquidità” che ne limita il disinvestimento per ragioni di fatto e di diritto. La considerazione è corretta basti, infatti, pensare al fatto che tali contratti sono stati negoziati in contropartita diretta e sono regolamentati da un accordo quadro che ne vieta la cessione. Ad un contratto derivato che riflette magari un valore penalizzante per chi andrà a subentrare nei rispettivi diritti e doveri contrattuali è difficile associare l’idea che lo stesso possa trovare un articolato scambio in un contesto di mercato finanziario. E’, pertanto, necessario, una volta riportata la vicenda finanziaria nel corretto alveo giuridico, che vi sia all’atto della proposizione di tale contratto derivato una precisa disclusure in ordine alle caratteristiche dello strumento, con l’evidenza delle gravi conseguenze finanziarie ma anche economiche che dallo stesso potrebbero derivare.

Sarebbe poi auspicabile che venisse all’atto della stipulazione del contratto indicato il modello di pricing utilizzabile, che come sappiamo attualizza i prevedibili futuri flussi finanziari, affinché non si verifichino discrasie e diverse valorizzazione di prezzo qualora si dovesse liquidare anticipatamente lo strumento.

E’ poi anche condivisibile quanto espresso nella comunicazione Consob che al fine di adempiere al dovere di trasparenza, l’intermediario fornisca al cliente, quale set informativo, il raffronto con i prodotti semplici (risk free) di analoga durata e, se esistenti, il raffronto con prodotti succedanei di larga diffusione e di adeguta liquidità affinché sia data la possibilità di comparare il rischio – rendimento e il costo dell’operazione. Una volta sottoscritto il contratto vi dovrà essere una rendicontazione periodica dell’andamento dello strumento, del valore fair dello stesso, del valore di mercato in caso di smobilizzo. A questo riguardo riagganciando il nostro ragionamento alle considerazioni sopra svolte sarà opportuno che l’intermediario utilizzi, ci dice la Consob, un modello di pricing che sia coerente con quello utilizzato in sede di vendita. In linea di principio mi pare possa essere questa una buona soluzione anche se magari sarà difficile armonizzare il modello di pricing che si andrà ad utilizzare in caso di disinvestimento dello strumento con le clausole già inserite nel regolamento contrattuale e i complessi algoritmi finanziari utilizzati.

Insomma fare informazione e cercare di capire le difficili tematiche finanziarie pare oggi più di ieri necessario per districarsi nel complesso mondo degli strumenti mobiliari.

 ASSOFINANCE - numero verde 800 910 615

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