A conti fatti/ Derivati nulli senza accordo quadro
Di Pierluigi Fadel (associato Assofinance)
Con una recente sentenza il Tribunale di Rimini ha statuito la nullità dei contratti derivati negoziati tra un ente locale e un intermediario bancario in quanto il contratto quadro era da ritenersi nullo poiché sottoscritto solo dal comune e non dalla banca.
Tale pronuncia, però, potrebbe essere destinata a sollevare alcuni interrogativi in quanto il Tribunale di Rimini presuppone che tale contratto – quadro abbia un contenuto obbligatorio fissato dalla legge. Se così fosse non sarebbe allora possibile negoziare un contratto derivati sul mercato o in contropartita diretta in assenza di un contratto quadro. Ora se andiamo a vedere, però, cosa stabilisce il Testo Unico Finanza all’art. 23, lo stesso si limita a stabilire che il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento deve avere forma scritta tale forma non è richiesta laddove il cliente sia un operatore qualificato.
Il servizio di investimento, che deve avere la forma scritta, come definito dal TUF, è quel servizio che ha per oggetto un’attività in strumenti finanziari riconducibile alla negoziazione per conto proprio, alla negoziazione per conto terzi, alla ricezione e alla trasmissione di ordini, ecc…
Si dovrà allora verificare se il contratto in strumenti finanziari derivati negoziato in contropartita diretta dalla banca con il comune sia riconducibile allo schema negoziale di cui sopra.
Se così fosse l’obbligo previsto dalla norma di legge sarebbe stato allora osservato.
E’ certo che tale sentenza è destinata a fare discutere.



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