A conti fatti/ Estensione agli istituti di pagamento delle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari
Di Pierluigi Fadel (associato Assofinance)
L’articolo 128-bis del decreto legislativo 01 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. legge sul risparmio), impone agli intermediari bancari e finanziari di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i clienti, rimettendo ad una delibera del CICR, su proposta della Banca d’Italia, la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Successivamente il CICR, con delibera n. 275 del 29 luglio 2008, ha introdotto l’ “Arbitro Bancario Finanziario”, sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Con provvedimento del 18 giugno 2009, recante “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, la Banca d’Italia ha pubblicato le disposizioni che disciplinano, con riferimento all’ “Arbitro Bancario Finanziario”, la nomina dei membri dell’organo decidente, lo svolgimento di attività di supporto tecnico ed organizzativo, nonché l’emanazione delle disposizioni applicative. Infine, con provvedimento del 15 febbraio 2010, la Banca d’Italia, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 recante norme di recepimento della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, ha dettato la relativa disciplina di attuazione per le parti concernenti la trasparenza dei servizi e delle operazioni di pagamento nonché per l’adesione dei prestatori di servizi di pagamento all’ “Arbitro Bancario Finanziario”. In tale occasione, la Banca d’Italia, modificando il precedente provvedimento del 18 giugno 2009, ha esteso l’obbligo di adesione all’ “Arbitro Bancario Finanziario” anche alla nuova categoria di intermediari abilitati a prestare servizi di pagamento, c.d. istituti di pagamento. L’Autorità di Vigilanza, infatti, ha sottolineato come fra i soggetti “intermediari” tenuti ad aderire all’ “Arbitro Bancario Finanziario” vadano ricomprese le banche, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del T.U. (ivi inclusi i confidi e i cambiavalute) che operano nei confronti del pubblico, gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. in relazione all’attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del T.U., nonché, appunto, gli istituti di pagamento.



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