A conti fatti/ L'interesse anatocistico, la recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia del 02 dicembre 2010 n. 24418 ha statuito che se dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi dovuti sono stati registrati.
Qualora, nell'ambito del contratto di conto corrente bancario, venga dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'articolo 1283 c.c., (il quale otterrebbe anche ad un eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.
Tale pronuncia è destinata a segnare un passo importante per tutti coloro che si ritengano lesi in un proprio diritto e che ad oggi non abbiano ancora iniziato una richiesta restitutoria nell'incertezza prescrittiva del diritto di credito da far valere.
Pierluigi Fadel (associato Assofinance)



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