Il notaio conferma/ Donazioni, chiedere la riduzione nell'eredità
Continua il successo su Affaritaliani.it de "Il notaio conferma?", la rubrica al servizio dei cittadini, in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato. Tantissime le mail arrivate in redazione. Ecco le risposte.
Per orientarsi nel difficile mondo della burocrazia e delle leggi scrivete a: ilnotaioconferma@affaritaliani.it
PRIMO QUESITO
Regolarizzazione di donazione ai figli
Ai miei due figli ho donato in conto eredità le seguenti somme in occasione dell'acquisto dei loro appartamenti :.
a) 250 milioni di lire nel 1999
b) 300.000 euro nel 2008.
desidero che alla mia morte non sussistano , anche da parte dei rispettivi coniugi, delle complicazioni nella divisioneereditaria (posseggo 2 appartamenti ed 1 negozietto) per cui vorrei formalizzare le assegnazioni effettuate facendo firmare da entrambi una dichiarazione di riconoscimento delle somme ricevute col titolo " Riconoscimento di assegnazione" .
Pertanto Vi domando :
1) conferma della validità di quanto sopra agli effetti della divisione ereditaria futura
2) I valori numerari di cui sopra in occasione della divisione ereditaria rimangono nel loro valore originale o dovranno venir rivalutati in funzione della inflazione? (con 250 milioni nel 1999 pari a circa 125.000 euro, si comprava un appartamento più bello di quello comperato nel 2008 con 300.000 euro).
RISPOSTA
Per far emergere e formalizzare la situazione delle somme date ai figli per acquistare i loro appartamenti, sarebbe opportuno che loro effettuassero, con apposita dichiarazione, un “riconoscimento dei loro debiti” nei suoi confronti e che poi, lei procedesse a una formale “remissione del debito” a loro favore. La remissione del debito potrebbe anche essere inserita nel contesto di un eventuale testamento, anche per ragioni di risparmio fiscale. Ai fini della valutazione ereditaria si terrà conto dei valori al momento dell’apertura della successione. Nel ringraziarvi anticipatamente per la Vostra cortesia porgo una domanda a cui non trovo risposte esaustive
Siamo un’associazione dopolavoristica che ha affittato,con regolare contratto, locali adibiti a ristorante e bar. Nel stipulare il contratto,il vecchio presidente ,aveva verbalmente concesso l’area cortilizia ,dove affacciano i locali ,per l’istituzione di un dehors. Il nuovo consiglio direttivo può non tenere conto di quello che aveva verbalmente concesso il vecchio presidente o si deve attenere a ciò anche se non contrattualmente previsto?
Cordiali saluti
Maurizio CITO
RISPOSTA
Se l’area esterna costituisce una pertinenza, e cioè è destinata in modo durevole a servizio del locale (come sembra dal quesito), deve ritenersi affittata con il locale, a meno che non fosse stata espressamente esclusa nel contratto: per legge infatti le pertinenze seguono la cosa principale.
Se invece l’area esterna non era pertinenza del locale, il consiglio direttivo deve rispettare gli accordi precedentemente presi dal vecchio presidente, anche verbalmente. Non è infatti necessario che l’accordo di locazione, o la sua integrazione, risulti da atto scritto (salvo che sia stata concordata una durata superiore a 9 anni). Ma se il vecchio presidente non aveva modificato l’accordo precedente perché ne aveva fatto uno nuovo, concedendo il cortile in uso gratuito (c.d. comodato), è possibile chiedere la restituzione dell’area salvo che fosse stata concessa per un certo tempo.
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SECONDO QUESITO
Due genitori con atto di donazione del 1983, donarono ad uno solo dei tre figli la nuda proprietà di un fabbricato singolo con relativa area cortiliva. Questi genitori sono entrambi morti nel 2004. Nel 2005 il fratello unico donatario, ha venduto con atto notarile la nuda Proprietà di questo immobile ( nel frattempo tutto suo avendo effettuato la Riunione di usufrutto con la proprietà dopo la morte dei genitori) ad una Persona terza ( non parente ). Ora di due fratelli che non hanno avuto nulla dalla donazione, rivendicano La loro quota di spettanza inerente a questo immobile. Essendo il fratello donaratio ancora in vita e usufruttuario dell’ immobile in oggetto:
CHIEDO:
1) Possono i due fratelli chiedere la loro quota di spettanza?
2) Se sì ( come immagino ) presumo debbano chiedere al fratello
Che venga loro saldata in denaro la loro quota o attraverso il
Pignoramento dell’ usufrutto?
3) Se il valore dell’ usufrutto non fosse sufficiente, potrebbero intaccare
Anche la nuda proprietà del terzo acquirente ( ignaro di tutto) ?
4) Nel caso i due fratelli attaccassero la nuda proprietà, in che frazione o
Percentuale potrebbero fare cio’ ? Come può il terzo acquirente
Della nuda proprietà tutelare l’ attuale suo immobile acquistato nel 2005
A prezzo di mercato ( si intende per la quota di nuda proprietà ) ?



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