Il notaio conferma?/ Casa, se la vendita è fittizia può essere impugnata

Sabato, 28 febbraio 2009 - 06:21:00

Continua il successo su Affaritaliani.it de "Il notaio conferma?", la rubrica al servizio dei cittadini, in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato. Tantissime le mail arrivate in redazione. Ecco le risposte


Per orientarsi nel difficile mondo della burocrazia e delle leggi scrivete a:
ilnotaioconferma@affaritaliani.it

PRIMO QUESITO
Sono nuda proprietaria di un appartamento di cui è usufruttuaria mia madre che vi risiede. L'appartamento è stato acquistato prima che io mi sposassi. Attualmente sono sposata in regime di separazione dei beni. Volevo sapere quali sono le conseguenze nel caso io decidessi di effettuare una donazione a favore di mia madre. Grazie

La lettrice non precisa che cosa intenda donare alla madre, ma presumiamo si riferisca alla nuda proprietà dell'appartamento. In tale caso la madre diventerebbe piena proprietaria. Non sappiamo se la lettrice sia figlia unica. Qualora ci siano altri figli, alla morte della madre l'eredità andrebbe anche a favore di questi ultimi, compreso l'appartamento donato dalla figlia alla madre per la nuda proprietà. Se invece fosse la lettrice a venire a mancare, il coniuge eventualmente superstite ed i figli, se esistenti, potrebbero chiedere la riduzione della donazione, cioè la parziale o totale restituzione della stessa, se in conseguenza di questa fossero stati lesi i loro diritti di legittima. Il fatto che la lettrice sia in regime di separazione dei beni è ininfluente ai fini dei quesiti che ci sottopone.

SECONDO QUESITO
Mio cognato divenuto vedovo, prima di risposarsi ha voluto vendere l'appartamento di sua proprietà ai figli per un importo di circa 250 mila €. Alla vendita, avvenuta con regolare contratto notarile, ovviamente non è seguito alcun compenso dell'appartamento, in quanto il padre non ha chiesto ai figli il relativo importo, anzi ha sostenuto anche tutte le spese. Adesso la nuova moglie, vuole impugnare l'atto di vendita in quanto considerato fittizio, in quanto senza passaggio di denaro. E' possibile chiederne, anche attraverso una causa, l'annullamento del contratto ed entrare a far parte dell'eredità? Grazie, Costa

Finché il cognato del lettore è in vita, la seconda moglie non ha titolo per impugnare l'atto di compravendita ai figli, anche se si trattasse in realtà di donazione. Potrà impugnarlo dopo la morte del coniuge, se riterrà lesi i propri diritti di legittima. Naturalmente sarà la seconda moglie a dover dimostrare che il prezzo dell'appartamento non è stato pagato.

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