Il notaio conferma?/ Eredità, i creditori hanno la precedenza

Sabato, 28 novembre 2009 - 12:15:00

Continua il successo su Affaritaliani.it de "Il notaio conferma?", la rubrica al servizio dei cittadini, in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato. Tantissime le mail arrivate in redazione. Ecco le risposte.
Per orientarsi nel difficile mondo della burocrazia e delle leggi scrivete a:
ilnotaioconferma@affaritaliani.it


PRIMO QUESITO
Ho comprato un alloggio con mansarda non abitabile, la mansarda non è collegata direttamente con una scala interna all'alloggio ma da una scala esterna. Leggendo il regolamento di condominio ho visto una postilla che mi preoccupa, tale postilla cita quanto segue: i condomini autorizzano, fin da ora, la società costruttrice ad apporre in qualsiasi momento modifiche ai locali di sottotetto e quanto necessario nella variazione dell'impianto architettonico esterno (apertura lucernari) nonché eventuali modifiche alle parti comuni, al fine di poter pervenire al cambio di destinazione d'uso per l'ottenimento dell'abitabilità dei sopra menzionati locali posti al piano sottotetto con conseguente possibilità di commercializzazione e vendita degli stessi, il tutto nel rispetto delle normative vigenti e future. La cosa che non ho ben capito e se si riferisce alle mansarde degli alloggi non ancora venduti (come mi ha detto l'amministratore) o di tutti!! se è riferito a tutti lui può in qualsiasi momento entrare nella mia mansarda, fare i lavori, renderla abitabile e rivenderla.... oppure rivalersi su di me per avere più soldi?? esiste una legge a cui posso fare riferimento?? sono molto preoccupato....

La clausola in esame sembra riferirsi alle mansarde  non ancora vendute, e quindi non dovrebbe interessare il lettore. Consigliamo invece al lettore di verificare se la mansarda sotto-tetto in oggetto sia dotata di autonoma volumetria o se invece è stata progettata ed autorizzata come un locale tecnico per l'isolamento termico, a servizio dell'intero fabbricato.

SECONDO QUESITO
Nel luglio 2006 comprai un appartamento come prima casa, usufruendo delle agevolazioni della prima casa. Nel luglio 2009 l’ho venduta (prima dei 5 anni) per validi motivi di traslazione di residenza all’estero, cioè mi sono sposata con un brasiliano e ora sto vivendo in Brasile. Considerato che non compreró entro un anno dalla vendita un’altra “prima casa”, se motivo con documenti, tipo atto di matrimonio e residenza all’estero, posso evitare di dover integrare tutte le imposte versando la differenza al fisco delle agevolazioni. Ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti. Monica Vismara

L'Agenzia delle Entrate, in tema di decadenza dalle agevolazioni prima casa, ha definito la "forza maggiore" come un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato, vale a dire un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione caratterizzato da non imputabilità alla parte obbligata, da inevitabilità e da imprevedibilità; ha inoltre deferito all’Ufficio accertatore la verifica in concreto delle suindicate condizioni. Consigliamo pertanto al lettore di recarsi presso l'Agenzia delle Entrate competente e di esibire tutta la documentazione comprovante l'impossibilità sopravvenuta di procedere al nuovo acquisto.

TERZO QUESITO
Mio suocero ha ereditato dai suoi genitori un appezzamento di terreno. In seguito, durante il matrimonio, ha costruito tre appartamenti sullo stesso appezzamento.  A ciò Vi chiedo se mio suocero è proprietario al 100 per 100 o a 50 per cento con la moglie. N.B. Al catasto risulta proprietario solo Lui. Vi ringrazio anticipatamente e invio distinti saluti

Per il principio dell'accessione i fabbricati appartengono al proprietario del terreno sottostante. Quindi il suocero, unico proprietario per diritto ereditario del terreno, ha la piena proprietà degli appartamenti che su di esso  ha edificato.

QUARTO QUESITO
Buongiorno, ho un problema con il fisco ormai non più sanabile se non con il pagamento ma abbastanza oneroso. D'accordo con il papà ha inserito nel testamento la clausola che in caso di mia rinuncia la mia parte va ad una delle mie 3 sorelle. Può essere una soluzione ? Se la risposta fosse negativa, ha un'alternativa ?  Grazie Roberto

Il testatore può sostituire all'erede un'altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredità. L'erede che rinuncia sarà quindi sostituito da chi indicherà il testatore. La rinuncia tuttavia, essendo un atto a titolo gratuito, potrà essere revocata dai creditori nei termini ordinari.

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