Il notaio conferma?/ Separazione dei beni, non basta contro i creditori
Continua il successo su Affaritaliani.it de "Il notaio conferma?", la rubrica al servizio dei cittadini, in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato. Tantissime le mail arrivate in redazione. Ecco le risposte.
Per orientarsi nel difficile mondo della burocrazia e delle leggi scrivete a:
ilnotaioconferma@affaritaliani.it
PRIMO QUESITO
Egregia redazione, sono sposata in regime di comunione di beni, senza figli. Vorrei sapere se è sufficiente passare alla separazione dei beni perchè un coniuge non sia coinvolto nei debiti personali contratti dall'altro coniuge, oppure in caso di fallimento commerciale. Inoltre la separazione dei beni modifica qualcosa circa l'eredità per il coniuge superstite? E' possibile escludere gli altri parenti e rendere il coniuge erede universale? Vi ringrazio.
La separazione dei beni realizza uno sbarramento tra i patrimoni dei coniugi, ma di per sé potrebbe non essere sufficiente a scongiurare il coinvolgimento nei debiti contratti dall’altro coniuge o nel suo fallimento. Questo soprattutto se il coniuge non imprenditore ha concesso garanzie a favore dell’impresa condotta dall’altro, o si è in qualche modo intromesso nella gestione.
La separazione dei beni (e più in generale il regime patrimoniale tra i coniugi) non ha alcuna interferenza con i diritti successori; è poi certamente possibile nominare il coniuge erede universale (ed escludere gli altri parenti, a patto che questi non siano legittimari, cioè genitori o figli del disponente).
SECONDO QUESITO
Ho ricevuto in donazione un appartamento da una anziana parente (vedova e senza figli) che si è riservata (giustamente) l'usufrutto fino a che vive. Questa parente da un po’ di tempo ha allacciato una seria relazione sentimentale con un uomo di parecchi anni più giovane. Domande: potrebbe decidere di annullare la donazione fatta nel passato a mio favore? Potrebbe decidere di trasferire
l'usufrutto a questo nuovo compagno Dato che mi ero reso disponibile per anni di assisterla in tutte le sue necessità , lei aveva avuto questo gesto di riconoscenza (donazione della nuda proprietà). Io ho apprezzato grandemente questo gesto e come conseguenza non ho mai avuto il coraggio di farmi rimborsare le spese ( tante ) che ho sostenuto per lei . Ovviamente ora sono preoccupato di perdere quello su cui avevo fatto affidamento e "pentito" di essermi accollato onerose spese non immaginando questi recenti sviluppi. Insomma un tal risultato sarebbe un grave danno economico
a cui si aggiunge la beffa! Aspetto con ansia la risposta . Grazie Pino
La donazione può essere revocata unilateralmente dal donante solo per ingratitudine (comprovata giudizialmente) e per sopravvenienza di figli; peraltro la cosiddetta donazione rimuneratoria (come potrebbe essere stata concepita quella in oggetto) è per sua natura irrevocabile.
La donazione è inoltre impugnabile in caso di lesione di legittima, ma solo da genitori, figli e coniuge della donante (non è riconosciuto alcun diritto a favore del convivente).
Il trasferimento dell’usufrutto ad altri non potrebbe comunque superare la vita della donante che ne aveva fatto espressa riserva solo a proprio favore.
TERZO QUESITO
Salve, mio papà ha venduto una proprietà da circa 3 mesi, da circa un mese l'Inps chiede dei soldi x contributi , la proprietà venduta da mio padre può essere impugnata da questi creditori, debito circa 20.000, proprietà venduta 12,500 l'Inps fino adesso non e mai cercato nulla, da un mese e arrivata una carta di una società Unicredit che cerca questi soldi. Cosa fare? Grazie, saluti
La vendita non è impugnabile, salvo che il creditore agisca con l’azione revocatoria ordinaria o con l’azione revocatoria fallimentare (previa dichiarazione di fallimento per insolvenza del debitore); ma è il creditore che deve esercitare l’azione e addurre le prove (per es. vendita fatta appositamente in frode ai creditori per un prezzo vile, vendita fittizia, etc.).
QUARTO QUESITO
In occasione di una assemblea straordinaria l’assemblea dei condomini ha deliberato l’esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione alle parti comuni. L’impresa che ha eseguito i lavori ha eseguito, in aggiunta, un lavoro non deliberato. L’amministratore in occasione dell’assemblea ha posto in votazione il riparto conteggiando anche l’importo relativo a tale lavoro non deliberato. L’assemblea, con il solo mio voto contrario, ha approvato il consuntivo. Ho rappresentato all’amministratore la mia intenzione di non voler procedere al pagamento della quota relativa a questo lavoro ma questi mi ha risposto che essendo stato approvato il conto consuntivo dalla maggioranza dei condomini è irrilevante il mio voto contrario e di conseguenza devo versare la quota di mia spettanza. E’ corretto tale atteggiamento? Ringrazio e saluto cordialmente
Ferma restando la valutazione del merito della controversia (occorrerebbe capire se il lavoro eseguito e non deliberato era preliminare agli altri lavori o se era stato espressamente autorizzato dall’amministratore) la delibera deve essere impugnata dal dissenziente entro trenta giorni dalla data dell’assemblea.
QUINTO QUESITO
I miei genitori hanno acquistato a nome mio un appartamento, mantenendo l'usufrutto a vita. L'appartamento è stato acquistato tramite assegni circolari (così come risulta dal contratto di acquisto) con il denaro preso dal c/c di mio padre. Da quello che ne so, si tratta perciò di una donazione indiretta. Per evitare problemi di successione alla morte dei miei genitori, in quanto io ho un solo fratello, mi hanno consigliato di emettere degli assegni bancari a favore dei miei per un importo tale da "riscattare" il valore della casa. Volevo avere conferma di questo e sapere come poter calcolare tale importo, dato:
1- la casa ha un valore di circa 220 mila euro alla data di acquisto di maggio 2007;
2- mio padre è del 1949 e mia madre del 1952;
3- i miei genitori hanno l'usufrutto a vita.
Grazie per la risposta.
Occorrerebbe verificare nell’atto di acquisto se il pagamento è stato fatto dal padre a titolo di liberalità a favore del figlio; in mancanza dell’intento liberale si potrebbe effettuare una restituzione a suo favore della somma di denaro, preferibilmente con atto notarile.
Il valore dell’intero usufrutto, considerata l’età della più giovane, è ad oggi del 60% rispetto alla piena proprietà.
SESTO QUESITO
Sono alla ricerca di sentenze in merito al recesso del socio di S.R.L. in casi di società contratta a tempo determinato ad esempio anno 2060, che è stata parificata a società con durata indeterminata poichè la stessa durata è superiore alla vita media del socio fondatore. Vi sarei grato se poteste darmi qualche indicazione di norma o sentenze in merito.Con l'occasione ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti. Giuseppe Torcasio
La norma di riferimento è l’art.2473, secondo comma, del codice civile (recesso da s.r.l. contratta a tempo indeterminato); trattandosi di norma modificata dal D. Lgs. n.6/2003 (riforma delle società) e successive modifiche, le questioni dibattute in dottrina e giurisprudenza sono numerose e piuttosto recenti e non risultano ancora sentenze di cassazione..
SETTIMO QUESITO
Mio padre ha effettuato una donazione a me e a mia sorella. In un terreno unico, io ho preso una rimessa agricola nello steso terreno, mia sorella 12.000 metri di codesto terreno. Con un atto notarile a parte (scrittura privata) mia sorella si impegna a restituirmi 2000 metri di terreno non appena avrà ottenuto il permesso di abitabilità per un nuovo fabbricato che dovrà nascere nella sua zona terriera (nei suoi 10000 metri) La mia domanda è quanto tempo ha durata la stessa se non precisamente descritto nell'atto? Mi spiego meglio... quanto tempo deve passare affinchè ritorni io in possesso del terreno visto che ormai il cantiere è in alto mare? Già sono passati sei anni... mi sapete aiutare? Grazie
Occorrerebbe valutare l’esatto contenuto della scrittura privata (anche se non è convenuto un termine l’obbligo assunto mantiene la sua validità ) e se il vigente strumento urbanistico consente oggi il trasferimento. In presenza di certi presupposti si potrebbe fare ricorso alla cessione della porzione di terreno con riserva della relativa cubatura.
OTTAVO QUESITO
Salve è in corso una diatriba e per questioni di delicatezza non posso rivolgermi al notaio di "paese". Volevo porle il seguente quesito:
La signora Maria Rossi nell'anno 2000 scrive testamento dove lascia i propri beni da dividere in parti uguali ai suoi cugini (unici parenti non avendo figli, fratelli e genitori), i cugini sono 6 tutti in vita, nell'anno 2009 mese febbraio la signora Maria Rossi ha un aneurisma che la porta in coma senza mai più riprendere conoscenza fino alla morte nel novembre del 2009, nel frattempo però uno dei cugini muore a luglio del 2009... La domanda è: i figli e la moglie del deceduto sono eredi di una quota? Grazie per l'eventuale risposta. Distinti saluti. Francesca Macrini
Il cugino premorto non entra in successione e quindi la sua quota non si trasmette ai suoi eredi; in mancanza di una sostituzione espressamente prevista dal testatore, opererà l’accrescimento della quota del cugino a favore degli altri eredi.
NONO QUESITO
Buon giorno, vi scrivo per avere delucidazioni sul tema "testamento". Sono figlio unico , senza moglie ne’ figli ( ma con cugini !). Vorrei sapere se è possibile fare testamento escludendo i cugini ( con relativi mariti e mogli ) devolvendo tutto il patrimonio ad associazioni varie! Grazie. Maurizio
Gli unici aventi diritto ad una quota di legittima sono i genitori, il coniuge ed i figli: in mancanza è certamente possibile devolvere tutto il patrimonio a terzi soggetti facendo testamento (in mancanza di testamento i cugini verrebbero chiamati all’eredità quali parenti più vicini in grado).
DECIMO QUESITO
Buongiorno, vorrei un aiuto a questo mio problema: mio papà è morto nel 1995 lasciandoci due appartamenti. Il primo era intestato solo al papà, il secondo era intestato al papà e alla mamma. Gli appartamenti sopra descritti sono stati acquistati in periodi diversi. Al suo decesso siamo diventati proprietari per le parti spettanti : mia mamma, mio fratello ed io. Io e mia mamma avevamo poi deciso che avremmo donato gratuitamente le ns. parti a mio fratello che nel 1995 non era sposato, si è sposato poi nel 1998. Questa operazione non è stata ancora fatta ; adesso purtroppo la mamma non riesce piu' a scrivere e non è piu' in grado di intendere e volere. Mio fratello ha chiesto al notaio che ci aveva redatto la successione, ma gli ha comunicato che la donazione io non la posso piu' fare , ma devo vendere a mio fratello al valore di oggi. Inoltre per la mamma bisogna nominare una persona che tuteli i suoi interessi e che possa fare questa operazione di vendita al figlio e non la donazione. Al momento mia mamma abita con mio fratello negli appartamenti sopra descritti. A questo punto cosa possiamo fare? Io abito in un altro appartamento acquistato nel 1992. Vi ringrazio della Vs. risposta. Daniela
Per la mamma, che non è in grado di intendere e di volere, si deve necessariamente ricorrere alla procedura di interdizione e successiva autorizzazione a vendere; per la quota da trasferire al fratello, l’atto di liberalità si presta ad essere impugnato anche a distanza di tempo (10 anni dalla morte del donante) da coniuge e figli del donante (se a questi non è garantita la cosiddetta quota di legittima).
Approfondendo comunque la fattispecie (per es. l’altro appartamento acquistato nel 1992 è stato comprato con denaro dei genitori?) si può trovare una soluzione che contemperi gli interessi di tutti, oppure si può decidere di comune accordo di rinviare la soluzione a dopo la futura scomparsa della mamma.



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