Il notaio conferma?/ Eredità, nulla spetta al figlio non riconosciuto

Sabato, 16 gennaio 2010 - 07:51:00

Continua il successo su Affaritaliani.it de "Il notaio conferma?", la rubrica al servizio dei cittadini, in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato. Tantissime le mail arrivate in redazione. Ecco le risposte.
Per orientarsi nel difficile mondo della burocrazia e delle leggi scrivete a:
ilnotaioconferma@affaritaliani.it


PRIMO QUESITO
Vorrei porle una questione al quanto spinosa: i miei genitori hanno una casa di proprietà ed un terreno di 2.500 mq. Mio padre è l'unico proprietario, in quanto i miei genitori si sono sposati in stato di divisione dei beni e la proprietà è stata acquistata da mio padre prima del matrimonio. Circa 20 anni fa, mio padre ha fatto davanti al notaio una donazione del 50% della proprietà a mia madre. Mio padre ha 4 figli: io e mia sorella e due ragazzi nati da una precedente relazione. Vorrei capire se alla morte di mio padre la donazione fatta a mia madre può avere qualche valenza, cioè il 50% della proprietà a mia madre e il restante 50% divisibile tra noi 4 figli, oppure se l'intera proprietà sarà divisa tra noi figli e la donazione non avrà nessun titolo.
Le chiedo questo perchè parlando con mio padre ho intuito che i figli hanno la precedenza sul coniuge e, quindi, la donazione fatta a mia madre al momento della morte di mio padre non ha alcuna valenza. Io e mia sorella vorremmo tutelare nostra madre in qualche modo, le chiedo cortesemente se può dare una risposta a questa domanda.
Grata della sua attenzione, porgo
Cordiali saluti
Emmanuela Piombino

Innanzitutto, alla morte di suo padre, i suoi beni andranno suddivisi tra il coniuge (se ancora in vita), cui spetterà 1/3 dell’eredità ed i figli, cui spetteranno, per quote eguali, i rimanenti 2/3.
La donazione è senz’altro valida, ma occorre ricordare che la legge riserva ad alcune categorie di parenti, anche detti legittimari (coniuge e figli, nel vostro caso), una quota del patrimonio del defunto, la cosiddetta legittima.
Detta quota è variabile in funzione di quanti e quali soggetti accettino l’eredità al momento della morte e viene calcolata sul complessivo patrimonio del defunto, ossia su quanto lasciato e quanto donato in vita. Al momento della morte, qualora vi sia lesione della legittima, coloro che risulteranno lesi nei propri diritti potranno innanzitutto pretendere che i beni residui vengano distribuiti loro prima che agli altri e quindi impugnare la donazione (per la sola parte necessaria a reintegrare i loro diritti).

SECONDO QUESITO
Salve, sono Nadia mio padre deceduto era comproprietario con mia madre della casa nella quale continua a vivere lei. Abbiamo dubbi se fare la successione o se intestare tutto a me con usufrutto a mia mamma. Sono figlia unica, nel caso solo di successione quanto sarebbe la mia quota e la mamma potrebbe vendere senza il mio consenso. vi ringrazio se potrete aiutarci.

Innanzitutto sua madre ha ben diritto di abitare nella casa coniugale, infatti la legge riserva al coniuge del defunto il diritto di abitare la casa coniugale e di usare i mobili in essa contenuti.
Lei e sua madre siete chiamate per quote eguali, alla successione di suo padre. Le possibilità a questo punto sono le seguenti: o sua mamma rinuncia all’eredità (peraltro conservando il diritto di abitare la casa coniugale) e lei diviene erede per l’intero, oppure accetta l’eredità e diventate comproprietarie per quote eguali ed indivise della casa. Sua mamma ovviamente potrà vendere da sola la sua quota ed insieme a lei l’intera proprietà.

TERZO QUESITO
Gentile Notaio spero che mi possa aiutare a rispondere al mio quesito. Ho un padre che 37anni fa, quando nacqui, non mi riconobbe come figlia. Lui e' ed era sposato, con 3 figli. Non si e mai fatto sentire, ora se dovesse mancare, io ho diritto a qual cosa come quarta figlia se pure illegittima? Le sarei molto riconoscente se riuscisse a rispondere. Nel frattempo la ringrazio del suo tempo.

Dalla domanda non si riesce a capire se, pur in difetto di riconoscimento da parte del padre, la signora abbia o meno ottenuto giudizialmente il riconoscimento che il padre non le ha spontaneamente concesso. Nel primo caso, ossia qualora abbia ottenuto il riconoscimento giudiziale, le spetterà senz’altro una quota del patrimonio del defunto genitore (quota che dipende sostanzialmente da quanti altri figli vengono alla successione e dal fatto che vi sia o meno anche un coniuge), altrimenti no, salva sempre la possibilità di iniziare, anche dopo la morte del genitore, l’azione per il riconoscimento della paternità.

QUARTO QUESITO
Spett.le Notaio vorrei porle alcuni quesiti perchè un mio carissimo amico sposato e con figli mi vuole donare in segno di riconoscenza un pezzo del suo terreno agricolo, ma questo terreno confina anche con il terreno di un coltivatore diretto.
Per un terreno trasferito con atto di donazione, regolarmente effettuato a mezzo notaio, può il confinante (coltivatore diretto iscritto regolarmente alla Camera di commercio) chiedere il retratto di un bene innanzi indicato?
Il diritto di prelazione sui trasferimenti dei terreni agricoli si applica solo per atti di compravendita?
Gentilmente mi può dare un consiglio su come devo fare? Ringraziandola cordialmente, La saluto. Girotto Gino

No, il diritto di prelazione sussiste solamente in caso di trasferimenti a titolo oneroso, cioè con il pagamento di un prezzo. Pertanto ove si tratti effettivamente di donazione, non avrà nulla da temere dal confinante coltivatore diretto, così come dall’eventuale affittuario insediato sul fondo.

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