Il notaio conferma?/ Eredità, i fratelli non ne hanno diritto
Continua il successo su Affaritaliani.it de "Il notaio conferma?", la rubrica al servizio dei cittadini, in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato. Tantissime le mail arrivate in redazione. Ecco le risposte.
Per orientarsi nel difficile mondo della burocrazia e delle leggi scrivete a:
ilnotaioconferma@affaritaliani.it
PRIMO QUESITO
A seguito successione per decesso di un genitore venuta in possesso di 1/3 prima casa abitata da altro genitore - seconda casa -e piccola parte di prati e boschi preciso questi di poco o niente valore.
Pagato la mia quota di successione, a questo punto voglio liberarmi di quanto ricevuto, vorrei donare tutto il terreno, ma non saprei come e a chi fare la donazione. Certamente non la donerei al genitore rimasto,come mi viene richiesto. Faccio presente che vorrei anche tutelare mia figlia, perchè non si trovi in futuro a pagare per non avere nulla di concreto.
La volontà espressa è di donare la propria quota di eredità ad un terzo. Trattandosi di liberalità, i coeredi non hanno diritto di prelazione. La donazione necessita di un atto pubblico alla presenza di due testimoni. Non è possibile cedere tutto il terreno come richiesto, dal momento che alla richiedente è pervenuta per eredità solamente una quota dello stesso; sarà, dunque, necessario donare la quota di spettanza sulla intera massa ereditaria. Liberandosi di ciò che Le è pervenuto per eredità, sua figlia risulterà estranea a qualsiasi onere od incombenza relativi a quei beni. Si precisa che il soggetto donatario destinatario della donazione deve essere sempre determinato; la sua individuazione non può, invece, essere arbitrio lasciata alla scelta di un terzo.
SECONDO QUESITO
Buongiorno ,vorrei delucidazione per il seguente quesito:nel 2006 mio marito è deceduto all’improvviso per infarto,Sono invalida e ho una figlia maggiorenne,Nel 2008 muore mio suocero lasciando un eredità. Secondo i miei cognati la quota che avrebbe dovuto ereditare mio marito spetta solo a mia figlia: è vera questa tesi? E perché. Vi ringrazio fin da ora per la vostra risposta
La tesi sostenuta dai suoi cognati risulta corrispondente a verità.
L’ipotesi prospettata rientra, infatti, nel caso in cui l’erede legittimo non possa accettare l’eredità cui sarebbe chiamato, poiché premorto. In questo caso, gli subentrano nel diritto di accettare l’eredità i propri discendenti (vale a dire i figli), non anche il coniuge. Scopo della norma, lo si condivida o meno, è tutelare il nucleo familiare del defunto, del quale non fa parte il coniuge del figlio.
TERZO QUESITO
Volevo gentilmente chiedere se è possibile rinunciare ad una successione immobiliare senza testamento da parte del coniuge e di un figlio. Grazie
È sicuramente possibile rinunciare al diritto di accettare l’eredità, sempre che il coniuge e il figlio non siano stati nel possesso dei beni ereditari alla data di apertura della successione ovvero non abbiano posto in essere atti che comportino l’assunzione della qualità di erede (ad esempio la vendita di un bene ereditario, accettazione di somme di pertinenza ereditaria, voltura catastale etc.).Non comporta alcuna differenza che si tratti di successione legittima o testamentaria.
QUARTO QUESITO
Gentile notaio, le vorrei porre un quesito riguardante la successione ereditaria dei beni dei genitori di mia madre la quale fu però stata adottata e legittimata dai suoi zii paterni all'età di 3 anni.
Ci chiediamo se alla morte dei suoi genitori biologici lei potrà comunque godere di tutti i diritti giuridici per la successione ereditaria dei beni come tutti i suoi fratelli e sorelle.In attesa di una sua cortese risposta porgo distinti saluti e vi faccio i complimenti per il vostro sito che da tante utili notizie. Grazie.
Arrivederci.
L’adottato non gode di alcun diritto successorio nei confronti dei genitori biologici.
In caso di adozione di soggetto minore di età, cosiddetta adozione legittimante, l’articolo 27, comma 3, della legge 4 maggio 1983 numero 184 stabilisce che con l’adozione intervenuta con sentenza cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali. Con la adozione il soggetto adottato diviene figlio legittimo dei genitori adottivi. Pertanto, rispetto alla successione dei genitori biologici potrà godere delle sole disposizioni testamentarie eventualmente effettuate in suo favore nei limiti della disponibile.
QUINTO QUESITO
Gent.mo notaio, Le espongo il mio caso e la ringrazio. Ho 59 anni, sono separata da 12 anni;ho un figlio di 29 anni che lavora a Parigi, figlio avuto durante il matrimonio; e al momento del matrimonio ho firmata la separazione dei beni; posseggo 2 appartamenti a Roma e un piccolo bicamere in montagna; il mio ex marito mi passa € 130 al mese. Le chiedo:
1) Se è meglio chiedere il divorzio o no in quanto non vorrei perdere la pensione dell'ex marito in caso di sua morte.
2) Vorrei però fare un testamento olografo per lasciare tutto a mio figlio .
3) Preciso che ho lavorato solo 15 anni e quindi la mia persione sarà molto bassa; il mio ex marito prende circa € 1400 di pensione.
Mi consigli cosa è meglio fare. Distinti saluti.
Ai sensi dell’articolo 548 c.c., il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Non è, dunque, possibile lasciare tutto il patrimonio al figlio; o meglio, è possibile ma a rischio di azione di riduzione da parte del coniuge separato che voglia vedersi riconosciuti i propri diritti di legittima.
Qualora divorzi da suo marito, a meno che Le venga riconosciuto un assegno di mantenimento nell’ambito del procedimento di divorzio, circostanza francamente difficile dal momento che Lei lavora regolarmente, perderà ogni diritto sulla successione di suo marito, compreso il diritto alla cosiddetta pensione di reversibilità. Pertanto, sul piano della convenienza economica, il divorzio non sarebbe consigliabile.
SESTO QUESITO
Buongiorno, mio papà, primo di quattro fratelli, è morto nel 1986. Ora è morta una sorella nubile che ha lasciato tramite testamento i suoi beni ai due fratelli ancora in vita. Volevo sapere se mi spetta la legittima. Grazie e distinti saluti. Angelo Pomati
I fratelli non rientrano nella categoria dei legittimari, costituita dai discendenti, dal coniuge e dagli ascendenti, e questi ultimi solo quando non vi siano discendenti. Dunque il fratello del de cuius non ha diritto ad alcuna quota di legittima, tanto meno il figlio di quest’ultimo.
SETTIMO QUESITO
Avrei alcuni quesiti da porre:
1) Mio nonno ha 86 anni, è vedovo ed ha tre figli. Quello che volevo sapere è se egli può procedere alla vendita di un bene immobile (casa, terreno) senza il consenso dei tre figli;
2) In una successione ereditaria che comprende diversi beni immoblili quali case e terreni, la quota di legittima e quella disponibile si calcolano sull'intero valore del patrimonio del de cuius. In questo caso, gli eredi legittimari subentrano in percentuale su tutti i beni rientranti nell'eredità o basta che agli stessi siano gartantiti dei beni il cui valore sia pari alla quota di legittima spettante al singolo erede? Ovvero è possibile che un intero bene immobile, nel caso specifico una casa, venga lasciato ad un unico erede e agli altri vengano lasciati dei beni il cui valore equivale alla quota di legittima? In quest'ultimo caso è possibile, comunque, adire all'autorità giudiziaria per verificare il valore reale dei beni immobili rientranti nell'eredita?
Vi ringrazio anticipatamente se vorrete rispondermi. Cordialmente S.L.
1) Un soggetto capace di intendere e di volere, titolare della piena proprietà di un bene, può venderlo liberamente senza il consenso di alcuno.
2) La tutela dei legittimari è di natura quantitativa, non qualitativa.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la quota di riserva deve essere costituita da beni facenti parte del patrimonio del de cuius. Nel rispetto di tale principio, il testatore può decidere che la quota di un legittimario sia costituita da beni specifici sempre facenti parte dell’asse ereditario, operando una divisione ai sensi dell’articolo 734 c.c..
Naturalmente gli altri legittimari potranno agire in riduzione davanti al giudice, al fine di verificare se la divisione testamentaria sia lesiva dei loro diritti.
Va sottolineato che, ai sensi dell’articolo 763 c.c., la divisione può essere rescissa solo qualora il coerede provi di essere stato leso oltre il quarto nella propria quota di riserva.
OTTAVO QUESITO
Dal 1986 ho assistito una signora anziana e dal 2001 dopo una grave malattia è venuta a vivere nella mia casa sino a quando è deceduta. La signora era proprietaria di una casa che per gratitudine mi ha lasciato in eredità. Questa donna aveva una figlia che non ho mai visto in tutti questi anni. Che cosa dovrei fare nel caso in cui si faccia avanti?
La legge riconosce ai figli del defunto il diritto ad una quota del suo patrimonio. Nel caso specifico, all’unica figlia della defunta, è riservata la metà del patrimonio. Tale riserva, tuttavia, non opera automaticamente, ma richiede l’instaurazione di un giudizio in tribunale.
Quindi la figlia che dovesse ritenersi lesa dal testamento della madre, potrà agire giudizialmente, entro 10 anni dal giorno della morte. Trascorso tale termine i suoi diritti risulteranno prescritti.
NONO QUESITO
Ho letto la risposta in materia di trasferimento del mutuo su un altro immobile ed è ciò che ho fatto con il mutuo dell’INPDAI. Infatti, quando ho cambiato casa l’istituto mi ha fatto trasferire il mutuo da un immobile all’altro perché veniva concesso un solo mutuo per tutta la vita del dirigente iscritto. Ora a seguito di verifica da parte dell’agenzia delle Entrate mi hanno contestato la deducibilità degli interessi. Che fare?
Le questioni sono distinte. Altro è affermare la trasferibilità della garanzia ipotecaria da uno ad un altro immobile, che è possibile se la banca vi consente, altro è la deducibilità fiscale degli interessi. Nel caso da lei prospettato temiamo che non ci sia molto da fare per resistere alla pretesa dell’Agenzia delle Entrate.
DECIMO QUESITO
Sono stata adottata nel 1965.
I miei genitori naturali hanno fatto una donazione dei beni ai miei fratelli naturali, io sono stata esclusa.
Vorrei sapere se mi tocca l’eredità e che posso fare per averla e se il mio decreto di adozione può influire.
Per i casi di adozione di un maggiore di età, la legge ha ritenuto di non interrompere i rapporti successori esistenti tra l’adottato e i suoi genitori biologici. Pertanto in questo caso i diritti successori sono gli stessi degli altri figli. Per quanto riguarda, invece, le adozioni di minori, vi è stato un succedersi di leggi contrastanti. Per le adozioni poste in essere prima del 1967, l’adottato mantiene lo status di figlio con i genitori biologici; per le adozioni poste in essere successivamente al 1967 vi è la cessazione di tutti i rapporti giuridici con la famiglia di origine. In questo ultimo caso, la nuova famiglia diviene l’unica famiglia del minore, venendo pertanto a cessare con la famiglia di origine anche i rapporti di tipo successorio.



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