Il notaio conferma?
Continua il successo su Affaritaliani.it de "Il notaio conferma?", la rubrica al servizio dei cittadini, in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato. Tantissime le mail arrivate in redazione. Ecco le risposte. Per orientarsi nel difficile mondo della burocrazia e delle leggi scrivete a:
ilnotaioconferma@affaritaliani.it
QUESITO
Buongiorno, le pongo un quesito: chiedo quali sono le procedure per l'apertura di una cassetta di sicurezza appartenuta ad una persona ora deceduta.
4) per avvisare dell'apertura della cassetta è sufficiente una telefonata, oppure occorre una raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli eredi?
5) Serve una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma di un solo erede?
Grazie
Cordiali saluti
RISPOSTA
L’articolo 48, sesto comma, del D.Lgs. 346/1990 prescrive che le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario, possano essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell’Amministrazione Finanziaria o di un Notaio, che redige l’inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente (la Banca) all’Ufficio del Registro competente, del giorno e dell’ora dell’apertura. Non è indispensabile che il funzionario dell’Amministrazione sia presente, è sufficiente che il Notaio rediga l’inventario e che il concedente effettui la comunicazione all’Ufficio del Registro competente. Come per tutti gli inventari, il Notaio dovrà inviare un avviso agli altri aventi diritto (individuati dall’articolo 771 c.p.c.) almeno tre giorni prima del giorno e dell’ora dell’apertura.
Inoltre, l’articolo 1840 impone alla banca concedente di non consentire l’apertura della cassetta di sicurezza se non con l’accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria. Nella pratica non si reputa necessario raccogliere tutti i consensi ma sembra sufficiente che i predetti soggetti siano stati informati e che non consti il loro dissenso all’apertura. La legge non impone una forma particolare per l’avviso purché essa sia idonea allo scopo e della stessa resti una prova. Per l’esatta individuazione degli aventi diritto, infine, la prassi suggerisce il ricorso alla produzione di un atto notorio.
QUESITO
Buongiorno, avrei bisogno di un consiglio/ soluzione. Possiedo un appartamento acquistato nel 1996 prima del mio secondo matrimonio,con i benefici prima casa. Dal primo matrimonio ho una figlia oggi ventinovenne, e fra poco non verserò più il mantenimento in quanto inizierà la specializzazione in chirurgia, e sarà autonoma.
Nel 2004 mi sono risposato in comunione dei beni, e nel 2006 abbiamo avuto uno splendido bambino. Durante il matrimonio assieme ad altri 3 miei fratelli abbiamo acquistato 1500 mq di terreno, che per effetto della comunione con mia moglie e senza consigli, ne è diventata comproprietaria assieme a me per 250/1000. Ora vorremmo acquistare un altro appartamento in un comune diverso. L'appartamento verrebbe intestato solo a mia moglie , intervenendo in fase di rogito farei una dichiarazione che per questo acquisto rinuncio alla comunione.
A parte il notaio farà una carta dove mia moglie ne è la proprietaria ma avendoci messi soldi anch'io, l'appartamento si potrà vendere solo con il mio consenso.
Preciso che:
1) Parte dei soldi per l'acquisto mi verranno prestati da mio fratello, e per questo faremo una scrittura privata.
2) L'appartamento verrebbe intestato alla moglie in quanto io ho già usufruito delle agevolazioni prima casa, e purtroppo non riesco a vendere il mio prima dell'acquisto.
3) avendo assieme a mia moglie un terreno seppur piccolo per fare la separazione dei beni è costosa.
4) Nel tempo magari riesco a vendere il mio appartamento e ricomprandone un'altro avrei nuovamente i benefici prima casa.
Detto questo c'è il fattore tempo che può riservare sorprese.
Premesso e precisato ora le chiedo:
1) Mia moglie può vendere solo con il mio consenso, se sono in vita, e se disgraziatamente vengo a mancare?
2) Se viene a mancare mia moglie l' appartamento a chi spetta, e in che misura.
3) Se vengo a mancare io come posso tutelare la mia figlia avuta dal matrimonio precedente?
4) intervenendo in fase di rogito, oltre al mio consenso scritto per la vendita posso integrare con" In mia mancanza serve consenso della figlia" ?
Attendo impaziente chiarimenti e soluzioni.
Ringrazio anticipatamente.
RISPOSTA
Posto che la comunione legale dei beni tra coniugi non è derogabile in base a una sua semplice “rinuncia”, se sua moglie risultasse l’intestataria formale del bene lo potrebbe vendere senza il suo consenso; per rendere necessario il suo consenso potreste costituire un fondo patrimoniale. Comunque non è esatto affermare che la presenza del terreno rende particolarmente onerosa la separazione dei beni.
Se lei venisse a mancare, si aprirebbe la sua successione e tra i suoi eredi ci sarebbe, oltre a sua moglie e a suo figlio, anche la figlia avuta dal primo matrimonio ma, riuscendo ora a escludere il bene in oggetto dalla comunione, si dovrebbe dimostrare che in realtà anche lei vantava diritti sullo stesso.
Se sua moglie venisse a mancare si aprirebbe la sua successione e tra i suoi eredi ci sareste Lei e i vostri figli; le quote stabilite attualmente dal legislatore per la successione legittima in caso di concorso tra coniuge e un figlio sono di ½ ciascuno.
Non può in alcun modo attribuire a sua figlia il diritto di impedire a sua moglie di esercitare i diritti di cui quest’ultima è titolare.


notaio
Silvio Berlusconi è morto
Ma è solo un'opera d'arte...
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