Il notaio conferma?/ Le donazioni? Impugnabili solo con la successione
Continua il successo su Affaritaliani.it de "Il notaio conferma?", la rubrica al servizio dei cittadini, in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato. Tantissime le mail arrivate in redazione. Ecco le risposte
Per orientarsi nel difficile mondo della burocrazia e delle leggi scrivete a:
ilnotaioconferma@affaritaliani.itPRIMO QUESITO
Ho due fratelli, i quali da circa venti anni, stanno usufruendo di una casa ciascuno, di proprietà di mio padre, nella quale loro vivono,ed una terza è stata donata quando ancora in vita,dai miei genitori ad una mia nipote, con atto notarile. Mamma è deceduta nel 2000, mio padre è morto nel2008, dopo poco ho saputo da mia sorella che praticamente,la casa in cui lei abita,le sarebbe stata venduta per metà e donata nell'altra metà, sempre da nostro padre quando ancora in vita. In più di una quarta proprietà, dove io posseggo la quota di erede insieme ai miei fratelli,da parte di mamma,mia sorella avrebbe acquistato anche qui la parte di mio padre. (uso il condizionale perchè non mi sono ancora accertato dell'esistenza di eventuali atti notarili) Vorrei sapere se pure esistessero eventuali scritture a tutela delle proprietà, se sono valide ed in che modo posso avere ciò che mi spetta in quando figlio come gli altri.
Il suo caso appare complesso, poiché Lei ipotizza l'eventuale compimento di atti di disposizione in vita potenzialmente lesivi dei suoi diritti con riferimento a successioni di soggetti diversi ( entrambi i suoi genitori ). Per poter accertare eventuali comportamenti per lei dannosi, dovrebbe dare incarico ad un notaio di effettuare le opportune visure a carico dei suoi congiunti per verificare se effettivamente alcuni degli immobili di proprietà dei suoi genitori siano stati trasferiti a favore degli altri familiari. Dopo aver provveduto, il notaio avrà un quadro completo della situazione, e potrà aiutarla a valutare la situazione. Durante la vita dei suoi genitori non è possibile sottoscrivere documenti che possano tutelarla, né avanzare alcuna richiesta, mentre viceversa dopo la apertura della loro successione - cioè dopo la loro morte - è possibile effettuare i dovuti conteggi circa la consistenza patrimoniale originaria di ciascun genitore, ed eventualmente impugnare quegli atti che hanno contribuito a diminuire in maniera per lei lesiva i beni caduti in successione.
SECONDO QUESITO
Mia suocera ha ricevuto in donazione da suo cognato 3 appartamenti. Dopo il decesso di suo cognato avvenuto in febbraio del 2008, il notaio ha detto a mia suocera che dovrebbe pagare entro febbraio 2009 una certa quota per entrarne in possesso, purtroppo mia suocera è in ristrettezze economiche, se non dovesse pagare cosa succederebbe ?
In seguito alla morte di una persona, occorre presentare la relativa dichiarazione di successione pagando le conseguenti imposte. Il conteggio di quanto dovuto va fatto anche con riferimento ad eventuali donazioni effettuate in vita dal soggetto defunto ( il cd. de cuius ) per cui evidentemente il notaio potrebbe aver comunicato a sua suocera la necessità di dover corrispondere una determinata somma. Da quanto si può leggere nella sua domanda, però, non è possibile quantificare la somma dovuta per la esistenza di infinite variabili, che solo il notaio incaricato può individuare. Il mancato pagamento nei termini di legge delle imposte dovute comporterà la possibilità per l'ufficio competente di provvedere in via autonoma alla liquidazione delle imposte, maggiorate delle penali e degli interessi. Viceversa, a differenza di quanto da lei temuto, poiché la donazione è stata già effettuata in vita dal cognato e quindi ha già prodotto i suoi effetti, il mancato pagamento delle imposte non potrà incidere sulla proprietà dei beni, che restano nella sua titolarità.



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