Il Notaio conferma?

Venerdì, 7 ottobre 2011 - 14:37:48

 

Continua il successo su Affaritaliani.it de "Il notaio conferma?", la rubrica al servizio dei cittadini, in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato. Tantissime le mail arrivate in redazione. Ecco le risposte. Per orientarsi nel difficile mondo della burocrazia e delle leggi scrivete a:
ilnotaioconferma@affaritaliani.it

 

QUESITO
Vorrei sottoporle la seguente questione.
Ho una figlia di 4 anni riconosciuta e convivo con sua madre. Vorrei sapere se, in caso di mia prematura morte prima dei compimento dei 18 anni di mia figlia i mie beni a chi andrebbero ed eventualmente chi ne sarà il tutore.
Grazie

RISPOSTA
I beni verrebbero ereditati dalla  figlia del lettore  con usufrutto  legale a favore della madre che ne avrebbe quindi l'amministrazione sino alla maggiore età della stessa;  per compiere atti di straordinaria amministrazione (vendite, permute, divisioni, ecc.) occorre comunque, per i beni dei minori, l'autorizzazione giudiziale.


QUESITO
Buongiorno Sig. Notaio,
Sono sposato da otto anni e dal mio matrimonio non ci sono stati e non ci saranno  figli, ciò che possediamo ( al 90%) viene da una mia eredità avuta prima del matrimonio, ma siamo in comunione dei beni.
Le mie domande sono: chi sarà il mio erede?
I miei parenti più diretti sono i miei fratelli, con figli, i miei genitori sono venuti a mancare.
Cosa dovrei fare, eventualmente, per garantire tutto il patrimonio a mia moglie?
Grado per una Sua risposta porgo cordiali saluti.

RISPOSTA
Facendo un testamento  il lettore  può garantire tutto il patrimonio alla propria   moglie. I fratelli, nel  caso proposto, erediterebbero una quota (1/3) in mancanza di  diverse disposizioni testamentarie, essendo attribuita la residua quota al coniuge.


QUESITO
Gentili Signori
 Ho due figli nati durante il matrimonio con un uomo italiano (io sono nata all'estero da genitori italiani). Abbiamo divorziato e poi il mio ex marito è morto. Il mio nuovo marito ha adottato i due ragazzi (minorenni) dopo la morte del loro padre naturale. Vorrei sapere se i ragazzi hanno diritto di ereditare dai genitori del mio ex marito (dai nonni, insomma) che sono ancora vivi.
Cordiali saluti

RISPOSTA
Per i casi di adozione di soggetti minorenni di cui alla L.4/5/1983 n.184, la normativa prevede che con l'adozione cessino tutti i rapporti dell'adottato nei confronti della famiglia d'origine, conseguentemente ai sensi dell'art.27 ult. comma della predetta legge i  figli della lettrice  non avrebbero alcun diritto successorio nei confronti dei genitori del padre naturale, salvo ovviamente la possibilità da parte di questi di beneficiarli con un testamento.


QUESITO
Salve, vi ringrazio anticipatamente per la cortese informazione che vorrete darmi.
Sono sposata dallo scorso anno in regime di separazione dei beni e l'altro giorno mi chiedevo cosa accadrebbe nella malaugurata ipotesi uno di noi due dovesse venire a mancare precocemente (cosa che ho il terrore solo a pensare, ma con tutte le malattie che arrivano inaspettate... ok lasciamo stare), la separazione decadrebbe o cosa? E di conseguenza, la casa che è di proprietà di uno di noi e non di entrambi, così come i c/c e i depositi bancari intestati ancora separatamente (il mio è cointestato con mia sorella e quello di mio marito con sua madre), eventuali rendite da assicurazioni sulla vita (in quella di mio marito il beneficiario è sua madre) e qualunque altro bene di proprietà esclusiva di uno solo di noi, passerebbero automaticamente al rimanente coniuge o no visto il regime di separazione?
Aggiungo che da un mese abbiamo avuto un bambino.
Ringrazio ancora e saluto cordialmente.

RISPOSTA
La separazione o la comunione dei beni non rilevano per quanto riguarda le vicende successorie.  Dalle  domande  della lettrice  appare  un pò di confusione. Nel  caso prospettato  (coniuge superstite con un figlio) tutti i beni del coniuge deceduto vengono ereditati dal coniuge superstite e dal figlio per metà ciascuno. I conti correnti cointestati si presumono per metà del defunto e quindi per metà  sarebbero attribuiti  al coniuge e al figlio, le assicurazioni vengono attribuite  al beneficiario indicato nella polizza, non cadendo in eredità;  quindi se la lettrice volesse  cambiare il nominativo del beneficiario potrà rivolgersi alla assicurazione.

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