Il notaio conferma?/ Testamento, non tutte le limitazioni sono ammesse
Continua il successo su Affaritaliani.it de "Il notaio conferma?", la rubrica al servizio dei cittadini, in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato. Tantissime le mail arrivate in redazione. Ecco le risposte
Per orientarsi nel difficile mondo della burocrazia e delle leggi scrivete a:
ilnotaioconferma@affaritaliani.it
PRIMO QUESITO
Siamo una famiglia di origine Italiana che vive in Francia. Una decina di anni fa è morta nostra nonna, lombarda; nostro padre regalò la sua eredità a nostro cugino (terreni, boschi, case ), poi nostro cugino comprò tre case rimanenti in Lombardia proprietà di nostro padre, per un prezzo molto basso. Nostro padre è morto poco tempo fà, abbiamo eredità di case in Francia, ma in Italia niente. Questa situazione è legale per la legge italiana?
Per la legge italiana ciascun soggetto in vita può compiere tutti gli atti che vuole, anche se si spoglia dei propri beni. Alla sua morte, gli eredi legittimi possono impugnare eventuali atti di disposizione a titolo gratuito laddove il patrimonio del defunto residuato sia insufficiente a formare le quote minime di legge spettanti a ciascuno. Circa gli atti a titolo oneroso, invece, nessuna tutela particolare è lasciata agli eredi, i quali non possono contestarne l'efficacia. In sostanza essi dovrebbero trovare in successione le eventuali somme riscosse, laddove non utilizzate per i bisogni del loro dante causa. Nel vostro caso non appaiono elementi per impugnare gli atti, salvo esistano gli estremi di prova di eventuali atti simulati, cioè vendite che nascono donazioni, ovvero vendite a prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato. In tale ipotesi sarà possibile ottenere una riduzione degli atti eventualmente lesivi dei diritti degli eredi legittimari.
SECONDO QUESITO
Mio figlio è sposato in separazione di beni. Ricevendo la mia eredità, dopo la mia morte, se si dovesse separare, la moglie avrebbe diritto al 50% della mia eredità? Per far si che ciò non avvenga cosa devo fare? Scriverlo a chiare lettere sul mio testamento olografo e poi? Grazie per la risposta. S.O.
Dopo la apertura di una successione, i beni relitti divengono di piena proprietà degli eredi, senza limitazioni. Di conseguenza mentre in vita ovviamente possono disporne liberamente, alla loro morte cadranno a loro volta in successione a favore dei propri eredi. Nel suo caso - premesso che il regime patrimoniale del figliolo è indifferente poiché i beni caduti in successione sono sempre personali - alla morte dello stesso andranno a beneficio dei suoi eredi, e cioè del coniuge e degli eventuali figli, salva ovviamente la ipotesi di premorienza di sua nuora. Eventuali limitazioni testamentarie possono essere accettate, ma laddove limitino la quota di riserva che non può essere lesa, possono esser "invalidate". Va poi ricordato che in caso di separazione senza addebito il coniuge mantiene la qualità di erede, qualità che perde soltanto in seguito al divorzio nelle separazioni senza colpa, che rappresentano la stragrande quantità delle stesse. In sostanza, comunque, se suo figlio non vuole accettare il suo invito, potrà farlo.



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