Il notaio conferma?

Venerdì, 3 febbraio 2012 - 12:00:00

Continua il successo su Affaritaliani.it de "Il notaio conferma?", la rubrica al servizio dei cittadini, in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato. Tantissime le mail arrivate in redazione. Ecco le risposte. Per orientarsi nel difficile mondo della burocrazia e delle leggi scrivete a:
ilnotaioconferma@affaritaliani.it
 

QUESITO
Salve sig. notaio. la madre di mio padre è scomparsa da qualche anno e le risulta ancora intestata la proprietà di un palazzo. per poterlo vendere ci hanno detto che bisogna pagare ottantamila euro per la tassa di successione. è possibile che ci vogliano tutti questi soldi per la successione? come si può calcolare l'ammontare della tassa in modo da essere sicuri che non si tratti di un' inganno? grazie mille

RISPOSTA
L'imposta da applicare in caso di eredità in favore dei figli corrisponde al 4% dell'intero patrimonio ereditario, con franchigia di 1.000.000 di euro per ogni beneficiario.
Se nell'eredità sono ricompresi  beni immobili, sono inoltre dovute imposte pari al 3% (dette ipotecaria e catastale) da calcolare sul valore catastale degli immobili e da versare anche se il valore dei beni ereditari non supera 1.000.000 di euro.

QUESITO
Buongiorno Sig. Notaio, sposandomi in Repubblica Dominicana in Regime di Separazione dei Beni, come viene regolata la eredita' per i beni immobili posseduti in Italia prima del matrimonio in caso di morte? Desiderando che queste proprieta' siano ereditate da mio figlio, cosa e' conveniente fare: testamento o donazione? L' una o l' altra cosa, prima o anche dopo il matrimonio?
La ringrazio per la cortese attenzione, ed in attesa di leggere la sua risposta, Le porgo cordiali saluti

RISPOSTA
La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.  Secondo la legge italiana i diritti ereditari dei coniugi non mutano a seconda del loro regime patrimoniale; i coniugi rientrano nella categoria dei "legittimari" (= coniuge figli e, in assenza di figli, ascendenti del defunto) ovvero soggetti cui la legge riserva  una quota di eredità. Questi soggetti  non possono essere privati della loro quota di legittima per volontà del defunto, sia che tale volontà risulti da  un testamento sia che risulti da donazione; si può liberamente disporre solo della quota che la legge non riserva ai legittimari,  detta disponibile.  Nel caso siano chiamati all'eredità un solo un figlio  insieme al coniuge, a ciascuno di  essi è riservato un terzo del patrimonio,  la quota disponibile è di  un terzo.
Qualora con  testamento o con donazione Lei dovesse assegnare al figlio tutti i suoi beni immobili posti in Italia e tale disposizione risultasse lesiva dei diritti ereditari del coniuge, egli potrà chiedere la riduzione della disposizione testamentaria o della donazione ed ottenere il riconoscimento in proprio favore di una quota di proprietà di tali immobili.

QUESITO
il mio quesito è il seguente: circa 6 anni fa i miei genitori hanno venduto casa e il ricavato della vendita e' stato completamente investito nell'acquisto di una nuova casa che pero' ha come unico intestatario mio fratello che convive con loro. Cosa posso fare per tutelarmi una volta che deceduti i genitori a me spetti parte del valore di questa casa?

RISPOSTA
La Corte di Cassazione afferma che attraverso l'acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intenda beneficiare,  si attua una donazione indiretta.  Tuttavia l'azione eventualmente posta in essere dagli eredi legittimari  per  la  riduzione di tale donazione indiretta non può essere volta al  recupero reale della titolarità del bene, bensì all'acquisizione del suo controvalore, mediante il metodo dell'imputazione.
Lei potrà pretendere che per determinare il valore della sua quota di legittima nell'eredità di ciascun genitore,  alla massa ereditaria sia imputato il controvalore in denaro dell'appartamento acquistato da Suo fratello impiegando denaro dei genitori.  Se il fratello non volesse riconoscere tale Sua richiesta,  potrà  agire in giudizio per ottenere la soddisfazione dei suoi diritti.



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