Il notaio conferma?/ Donazioni, il figlio non può opporsi al genitore

Sabato, 1 novembre 2008 - 12:16:00

Continua il successo su Affaritaliani.it de "Il notaio conferma?", la rubrica al servizio dei cittadini, in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato. Tantissime le mail arrivate in redazione. Ecco le risposte


Per orientarsi nel difficile mondo della burocrazia e delle leggi scrivete a:
ilnotaioconferma@affaritaliani.it

PRIMO QUESITO
Ho due sorelle ed una madre vivente. Mia madre ha ipotecato la sua casa, di cui è proprietaria, per far avere un mutuo a mia sorella, che con questa ipoteca e il mutuo concesso ha comprato una casa per sé, intestandosela. Mia madre aveva un'altra casa a metà con mio padre. Metà della casa è stata donata a mia sorella e l'altra metà era di mia madre. Mia sorella ha venduto la casa senza che ci sia la divisione dei beni. In questo modo io vedrei di fatto l'allontanamento dalla successione di mia madre. Posso oppormi a queste modalità di donazione, in base a quale legge? Grazie. Maria Grazia L.

Pur se in base alla legge italiana a ciascun figlio è destinata almeno una porzione del patrimonio dei genitori, durante la propria vita questi ultimi possono disporre liberamente e con piena efficacia dei propri beni. Soltanto al momento dell’ apertura della successione, cioè  del decesso del genitore, si potrà fare una valutazione per verificare se eventuali donazioni possono aver leso i diritti degli altri figli, non lasciando a disposizione beni sufficienti per formare le porzioni spettanti a questi ultimi. Nel suo caso, finché sono in vita i suoi genitori, non può opporsi ai loro atti: deve aspettare la loro scomparsa per verificare se gli atti compiuti hanno leso i suoi diritti, impugnandoli innanzi al Tribunale.

SECONDO QUESITO
Gradirei informazioni circa i fondi patrimoniali ed i contratti di comodato più' precisamente sulla loro attaccabilità. Mirella C.

Il fondo patrimoniale e il contratto di comodato sono istituti completamente diversi, ed hanno finalità talmente differenti da non essere comparabili. Infatti, il primo costituisce un sistema per regolare i rapporti patrimoniali tra coniugi, destinando uno o più beni ai bisogni della famiglia; il secondo è un contratto che attribuisce l'utilizzo di un bene ad un soggetto diverso dal proprietario. Il primo prevede anche un regime di pubblicità, viene infatti trascritto nei pubblici registri per essere opponibile ai terzi, rendendo i beni non attaccabili da eventuali creditori, mentre il secondo ha una rilevanza soltanto tra le parti, esponendo il bene a pretese altrui.

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