Tassa di soggiorno. Il Comune fa lo sconto

Esentati dalle sanzioni per il ritardo sul pagamento della prima rata del contributo di soggiorno i gestori delle attività ricettive: è quanto ha deciso la giunta capitolina per le difficoltà tecniche incontrate degli operatori alberghieri per registrarsi e accreditarsi sul portale. Saranno tenuti a pagare i soli interessi

Giovedì, 29 settembre 2011 - 13:27:33


di Redazione Roma Affaritaliani.it

I gestori delle strutture ricettive che non hanno pagato entro il 30 luglio la prima rata semestrale del contributo di soggiorno, saranno esentati dalle sanzioni previste (che vanno da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro) e  dovranno corrispondere all’Amministrazione capitolina i soli interessi legali nel frattempo maturati.
Lo ha stabilito la Giunta di Roma Capitale presieduta dal sindaco Alemanno, su proposta dell’Assessore al Bilancio e allo Sviluppo Economico Carmine Lamanda, in considerazione delle difficoltà tecniche incontrate da molti operatori nelle fasi di accreditamento al portale e attribuzione dei codici tributo da parte dell’Agenzia delle Entrate, introdotte dalle nuove disposizioni -che obbligano la struttura ricettiva al versamento, secondo criteri proporzionali, di un contributo massimo di dieci euro per ogni notte di soggiorno- a ridosso della scadenza per il pagamento.
La deliberazione sarà immediatamente esecutiva e dispone la "rimessione in termini" per i versamenti relativi al primo semestre di quest’anno.
Il provvedimento precisa che i pagamenti effettuati oltre la scadenza di fine luglio da parte dei gestori delle attività ricettive assoggettate al contributo (alberghi, bed & breakfast, case vacanza, case ferie, campeggi etc.) saranno considerati tempestivi e non comporteranno l’applicazione di alcuna sanzione, fatto salvo gli interessi legali nel frattempo maturati (1,5% su base annua), purché gli stessi siano stati eseguiti entro il prossimo 16 ottobre.
E’ opportuno sottolineare che la misura introdotta si riferisce esclusivamente alla prima rata semestrale e non produrrà alcun effetto sugli ulteriori versamenti trimestrali del contributo rispettivamente fissati, per l’anno 2011 al prossimo 16 ottobre e al 16 gennaio 2012 (data di scadenza dell’ultima rata dovuta nell’anno in corso).

 

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