Giulio Mills, David Andreotti
Di Gianni Pardo
| Contro Andreotti una sentenza politica. Parola dei magistrati di Palermo |
La prescrizione corrisponde alla 1) affermazione della colpevolezza dell’imputato con la 2) esclusione della condanna.
In realtà essa corrisponde alla 1) affermazione della non-evidenza dell’innocenza dell’imputato con 2) estinzione dell’eventuale reato per il passaggio del tempo.
Al riguardo basta leggere l’art.129 comma 2 del codice di procedura penale, il quale statuisce: “Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta”, invece di applicare la prescrizione. Se invece applica la prescrizione se ne deduce che “dagli atti NON risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso”.
Infatti nella sua requisitoria il Procuratore Generale presso la Cassazione Gianfranco Cioni ha richiesto l’applicazione della prescrizione e non l’assoluzione con formula piena perché «Non vi sono i presupposti per il proscioglimento nel merito di Mills». “Nel merito”, per chi non è abituato al linguaggio dei giuristi, significa “nel caso specifico, considerando i fatti che ci sono noti”. Il procuratore ha dunque detto: “non posso chiedervi l’assoluzione di Mills perché non sono sicuro che sia innocente: dunque applicate la prescrizione”. Viceversa non avrebbe potuto dire “sono sicuro della colpevolezza di Mills ma voi proscioglietelo per la prescrizione” perché l’art.129 non prevede la dichiarazione di colpevolezza dell’imputato cui è applicata la prescrizione. Lo prevede solo un fantastico articolo del diritto processuale penale inventato dai vari giornalisti di sinistra, con alla testa D’Avanzo e Travaglio.
Al riguardo tutto è stato più ampiamente spiegato a proposito del processo a Giulio Andreotti (1) e chi vuole può trovare in quella sede più ampie argomentazioni giuridiche.
Qui si possono solo aggiungere alcuni corollari.
Quando si giunge alla prescrizione, prima di cercare l’eventuale colpa dell’imputato, bisogna constatare una non eventuale ma concreta ed evidente colpa dei giudici. La legge ha previsto la prescrizione affinché un cittadino non sia tenuto nell’ansia di una condanna, e di una grave lesione di immagine, per anni ed anni: dunque concede un ampio margine agli inquirenti e ai giudicanti, ma poi pone un termine ultimo. Se la magistratura non riesce ad arrivare ad una sentenza neanche approfittando di questo ampio margine, è essa la prima colpevole, non l’imputato.
Nel caso Mills la scorrettezza dei giudici – oggi sanzionata nientemeno che dalle Sezioni Unite della Cassazione, cioè con sentenza cui dovranno in futuro attenersi tutti i giudici in casi analoghi – è stata solare. Essi hanno voluto reputare – per spostare in avanti il momento della commissione del fatto, in modo che non si avesse la prescrizione – che il reato attribuito al Mills sarebbe stato commesso quando egli avrebbe cominciato ad utilizzare la somma che è stato asserito avrebbe ricevuto, e non quando Mills ha avuto la disponibilità del denaro o quando si è avuto l’eventuale accordo corruttivo. Sarebbe come se Tizio pagasse Caio, assessore comunale, per scavalcare gli altri in un appalto comunale, un anno dopo Caio cominciasse a spendere il denaro ricevuto per la corruzione e i magistrati dicessero che il termine per la prescrizione decorre da questo secondo momento. Un assurdo tale che il lettore normale, leggendo, si chiede se ha capito bene. E tuttavia su questa base si è avuto un processo Mills che è durato per anni, che è arrivato in Corte d’Appello ed ora in Cassazione.
E non è l’unica stranezza di questo processo. I magistrati di Milano hanno inventato un’ulteriore fattispecie giuridica, la “corruzione susseguente”. Nell’esempio di prima: Caio fa attribuire un determinato appalto a Tizio, che non vi ha diritto, e in seguito Tizio gli fa un regalo. Ora i casi sono due: o Tizio gli ha promesso il regalo, e si ha l’accordo corruttivo, momento da cui decorre la prescrizione; oppure Tizio non ha promesso niente a Caio e allora non si è avuta la corruzione. Ma questi semplici ragionamenti erano troppo difficili da capire, a Milano.
P.S. Il risarcimento che è stato imposto a Mills di versare somiglia moltissimo all'affermazione di colpevolezza di Andreotti per il tempo su cui operava la prescrizione: un contentino ai giudici dei precedenti gradi di giudizio, per non squalificarli clamorosamente.
Tuttavia sarebbe bello poter sperare che i giudici successivi non stravolgano la legge per salvare la faccia ai colleghi. Infatti, come si può essere obbligati a versare un risarcimento per un reato che lo stesso giudice non può affermare nel dispositivo? Se sbaglio, sono pronto a riconoscerlo.
(1) http://pardonuovo.myblog.it/archive/2010/01/10/andreotti-mafioso-o-no.html



Commenti
Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri diritti esclusivi di terzi. Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso del materiale riservato, scriveteci a segnalafoto@affaritaliani.it: provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.


















