Legittimo impedimento/ Napolitano promulga la legge
Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha promulgato il disegno di legge sul legittimo impedimento del presidente del Consiglio e dei singoli ministri a comparire in processo. Il provvedimento, approvato in via definitiva dal Senato il 10 febbraio scorso, entra in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dopo la firma, dall'inquilino del Colle è arrivato un appello a una leale collaborazione tra l'autorità politica e giudiziaria. Silvio Berlusconi durante l'ufficio di presidenza del Pdl ha ringraziato il Capo dello Stato per aver firmato il provvedimento sul legittimo impedimento. "Ora avremo tre anni per governare in modo sereno", ha spiegato il premier.
A quanto si è appreso infatti punto di riferimento del Presidente della Repubblica nel promulgare, dopo approfondito esame, la legge recante "disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza", è rimasto il riconoscimento - già contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004 - dell'"apprezzabile interesse" ad assicurare "il sereno svolgimento di rilevanti funzioni" istituzionali, interesse "che può essere tutelato in armonia con i principi fondamentali di diritto". In questo quadro la legge approvata dalle Camere il 10 marzo scorso - secondo gli ambienti del Quirinale - è apparsa rivolta a "tipizzare" l'impedimento legittimo disciplinato dall'art. 420-ter del Codice di procedura penale, che la legge espressamente richiama, in un contesto di leale collaborazione istituzionale tra autorità politica e autorità giudiziaria.
"La decisione della Procura di Milano manifesta sostanzialmente una proterva mancanza di rispetto nei confronti delle Istituzioni democratiche e un disperato tentativo di modificare il corso politico positivo del dopo elezioni". Lo afferma il coordinatore del Pdl, Sandro Bondi, "sulla decisione della Procura di Milano di sollevare eccezione di incostituzionalita' della norma sul legittimo impedimento".
Antonio Di Pietro non ha attaccato Napolitano dopo la decisione. "Cosa fatta capo ha", ha commentato in una nota il leader dell'Idv, annunciando il ricorso al referendum. "Per quanto ci riguarda non perderemo neppure un momento a disquisire di chi sia la colpa e, soprattutto, a chi giovi questo provvedimento che riteniamo incostituzionale e immorale. Per questo, chiederemo direttamente ai cittadini, tramite referendum, come abbiamo fatto con il lodo Alfano, se sono d'accordo sul fatto che in uno stato di diritto, come riteniamo debba essere il nostro, si possa accettare che alcune persone non vengano sottoposte a processo come succede a tutti gli altri cittadini quando vengono accusati di aver commesso un reato".
LA SCHEDA
Principio cardine: per il presidente del Consiglio, chiamato a comparire in udienza in veste di imputato, costituirà legittimo impedimento "il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti". E stessa cosa varrà per i ministri. Questo, in sintesi, il contenuto del provvedimento che era stato messo a punto dal capogruppo del Pdl in commissione Giustizia di Montecitorio, Enrico Costa e dal vicepresidente del gruppo Udc Michele Vietti.
I RIFERIMENTI A LEGGI E REGOLAMENTI - Nella norma, composta di due articoli, si indicano nel dettaglio leggi e regolamenti che disciplinano le attività del premier e dei suoi ministri e che dunque possono essere considerate legittimo impedimento. In particolare si indicano: gli articoli 5-6-12 della legge 23 agosto 1988 n.400 e successive modificazioni; gli articoli 2,3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio del 1999 n.303 e successive modificazioni; regolamento interno del Consiglio dei ministri di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993.
ATTIVITA' 'COESSENZIALI' - Dopo l'elenco minuzioso delle norme che indicano le funzioni di premier e ministri, si spiega che saranno comunque oggetto di legittimo impedimento anche tutte quelle attività "coessenziali" alle funzioni di governo. Termine, nota l'opposizione, peraltro non presente nel vocabolario classico della lingua italiana. Il giudice, su richiesta di parte, in caso di legittimo impedimento, dovrà rinviare il processo ad altra udienza.
CERTIFICAZIONE DI PALAZZO CHIGI - A certificare che esiste un impedimento "continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni", sarà la Presidenza del Consiglio. In questo caso il giudice rinvia il processo "ad udienza successiva al periodo indicato che non può essere superiore a sei mesi".
PRESCRIZIONE - Il corso della prescrizione rimane sospeso per tutta la durata del rinvio ("secondo quanto prevede l'art. 159 del codice penale primo comma n.3 e si applica il terzo comma dello stesso articolo"). Il che significa che si sospende il corso della prescrizione quando c'é "la sospensione del processo per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori o su richiesta dell'imputato o del suo difensore". In caso di sospensione (si legge sempre nell'art.159 primo comma n.3) "l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni". La prescrizione (si legge infine nel terzo comma del 159) riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
SI APPLICA AI PROCESSI IN CORSO - La normativa si applica anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado alla data di entrata in vigore della legge.
IN ATTESA DELL'APPRODO COSTITUZIONALE - Il testo si applica "fino all'entrata in vigore della legge costituzionale" che dovrà contenere "la disciplina organica delle prerogative del presidente del Consiglio e dei ministri". E che dovrà anche fare riferimento alla "disciplina attuativa delle modalità di partecipazione" di premier e ministri ai processi. Comunque la sua efficacia non potrà durare più di 18 mesi dalla sua entrata in vigore, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione nel quale si parla della possibilità di sottoporre alla giurisdizione ordinaria il presidente del Consiglio e i ministri per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, previa autorizzazione delle Camere di appartenenza.
SERENO SVOLGIMENTO FUNZIONI GOVERNO - L'obiettivo della norma é quello di "garantire il sereno svolgimento delle funzioni" di governo. La legge entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.



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