Giustizia/ Bocchino (Pdl) ad Affaritaliani.it: Fini d'accordo con il testo presentato al Senato
Giustizia/ Ecco il ddl sul processo breve. Insorge l'opposizione
Prescrizione dei processi in corso in primo grado per i reati inferiori nel massimo ai dieci anni di reclusione se sono trascorsi più di due anni a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio del pm senza che sia stata emessa la sentenza. E' questo uno dei punti qualificanti del ddl sul processo breve, composto da tre articoli, presentato dalla maggioranza a palazzo Madama dal titolo "Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo".
L'articolo 1 del provvedimento fissa le modalita' per la durata ragionevole per i processi oltre la quale, nel caso in cui il ddl diventi legge, il processo verra' estinto. Nel testo si legge che "non sono considerati irragionevoli i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, due anni per il grado d'appello ed ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio". Il giudice puo' aumentare fino alla meta' i termini.
Queste disposizioni di applicano a tutti i processi in corso alla data di entrata in vigore della legge, fatta eccezione per quei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione. Si precisa che il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero alla data di deposito dell'istanza, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado". Per quanto riguarda il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualita' di imputato. Se vengono superati i limiti ragionevoli di durata l'articolo sancisce che il procedimento e' estinto "nei processi per i quali la pena editale, determinato ai sensi dell'articolo 157 del Codice penale, e' inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione".
I termini della prescrizione del processo in due anni saranno sospesi nel caso in cui ci sia un impedimento dell'imputato del suo difensore oppure su richiesta dell'imputato o del suo difensore sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessita' di acquisizione della prova. Il corso dei termini verra' anche sospeso nel caso in cui venga chiesta l'autorizzazione a procedere o nel caso in cui ci sia un deferimento della questione ad altro giudizio. I tempi della prescrizione processuale sono sospesi anche per il tempo necessario a permettere l'arrivo dell'imputato da estradare. Nell'art. 2 del provvedimento si prevede che il giudice nei processi per i quali la pena editale determinata ai sensi dell'art. 157 del Cp e' inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando "dal provvedimento con cui il pm esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'art. 405 sono decorsi piu' di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado".
Inoltre quando dalla sentenza sono decorsi piu' di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio d'appello e sempre trascorsi piu' di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di Cassazione. Non si deve procedere nemmeno in caso di sentenza con cui la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso ed e' decorso piu' di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Il terzo articolo stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e le disposizioni si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione.
"Condivido lo spirito e il senso di questo ddl che vanno nella direzione di una accelerazione dei processi". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, ai cronisti che gli chiedevano di commentare le critiche al disegno di legge che scandisce il tempo dei processi penali. "Noi non abbiamo presentato questo provvedimento" ha esordito Alfano precisando immediatamente di condividerne lo spirito. E' "chiaro - ha poi aggiunto - che noi stiamo lavorando per abbinare ad una scelta normativa, un'ulteriore modalita' di efficienza che deriva dalla digitalizzazione, da maggiori risorse, da una più efficace organizzazione degli uffici e da un piano organico che ci metta nella condizione di far si che questa non sia una norma chimera, ma effettiva". "Fissare un tetto ai tempi dei processi", ha proseguito il Guardasigilli, mettere la giustizia italiana nelle condizioni di realizzare il risultato di centrare i tempi previsti dal Ddl. Il nostro intendimento è offrire tutti i mezzi perché non siano miracolistici, ma ordinari".
NO STOP PROCEDIMENTI LEGATI A IMMIGRAZIONE. Come aveva chiesto la Lega Nord non si estinguono "i reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, M. 286". E' quanto si legge nel V comma dell'art. 2 del ddl sul processo breve. La estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole abbraccia anche una serie di altri reati di particolare gravita' non applicandosi nei processi in cui l'imputato ha gia' riportato una precedente condanna appena detentiva per delitto, anche se e' intervenuta la riabilitazione, o e' stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale per delitto consumati o tentati. Questi riguardano il delitto di associazione a delinquere previsto dall'art. 416 codice penale; delitto di incendio; i delitti di pornografia minorile; il delitto di sequestro di persona; il delitto di atti persecutori; il delitto di furto quanto ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 533 del '77, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625 codice penale. Inoltre non vengono estinti i reati per delitti di furto previsti dal 624 bis del codice penale; il delitto di circonvenzione di persone incapaci; i delitti riguardanti la violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni; i delitti legati all'immigrazione clandestina ed i delitti legati ad attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
Un punto, quello dell'esclusione dei reati legati all'immigrazione, che non piace a Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia della Camera. "Suscita un certo stupore la scelta di includere nell'elenco dei reati di grave allarme sociale, come quelli di mafia e terrorismo, l'immigrazione clandestina che è una semplice contravvenzione peraltro punita con una banale ammenda".
I magistrati: "Devastante". Durissima la reazione dell'Associazione nazionale magistrati, che parla di "effetti devastanti sul funzionamento della giustizia penale in Italia". "Gli unici processi che potranno essere portati a termine - spiegano i vertici del sindacato dei magistrati - saranno quelli nei confronti dei recidivi e quelli relativi ai fatti indicati in un elenco di eccezioni che pone forti dubbi di costituzionalità".
Il provvedimento, secondo il segretario del Pd Pierluigi Bersani, potrebbe essere a rischio incostituzionalità. "Serve attenzione - ha detto Bersani della presentazione - se la proposta prevede di fare processi brevi, ma farli, va bene; c'è una norma per non fare processi o per non farne alcuni, non siamo d'accordo. Se arriveremo alla scontro non sarà responsabilità dell'opposizione, non ce lo andiamo a cercare, ma ci viene proposto perchè ci vengono sempre proposti gli stessi problemi".



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