Feltri-Avvenire/ Il gip autorizza l’accesso al decreto penale di condanna di Boffo e non al fascicolo. “Tutelato il diritto di cronaca”

Martedì, 1 settembre 2009 - 19:05:00


Di Franco Abruzzo

“Tutelato il diritto di cronaca”. Il giudice ha inoltre ribadito che nelle carte processuali non c'è alcuna informativa che riguardi le inclinazioni sessuali di Boffo. Per questi motivi - si legge ancora nel decreto - il Gip ha condannato l'imputato  in ordine al reato (di molestie) “alla pena di euro 516 complessive di ammenda” (alternativa rispetto all'arresto fino a 6 mesi). Non c’è stato alcun patteggiamento: Boffo poteva opporsi al provvedimento, ma non lo ha fatto. (IN CODA E IN ALLEGATO GLI ARTICOLI DEL GIORNALE E L'AUTODIFESA DI DINO BOFFO). La spiegazione tecnica della vicenda.

Terni, 1 settembre 2009.  Sarà consentito l'accesso agli atti limitatamente al mero decreto penale di condanna, con omissis sul nome della parte lesa, e non anche al fascicolo e agli altri atti del procedimento relativo al direttore di «Avvenire» Dino Boffo. La decisione è del gip di Terni Pier Luigi Panariello, che l'ha comunicata ai cronisti. Il procuratore Fausto Cardella, nel parere preventivo, aveva chiesto che venisse autorizzato l'accesso all'intero fascicolo con omissis. Il fascicolo sarà, invece, interamente accessibile per il legale di Boffo, che aveva presentato al magistrato richiesta in tal senso. "Ritengo - ha detto il gip - che il diritto di cronaca possa essere soddisfatto attraverso la divulgazione del fatto, cioè di come si è concluso il procedimento". Secondo Panariello la conoscenza degli atti processuali va riservata alle parti coinvolte che, "se lo vogliono possono poi metterli a disposizione". L'accesso indiscriminato a tutti gli atti del procedimento e quindi la divulgazione dei documenti può “recare pregiudizio al diritto alla riservatezza delle parti private coinvolte nel procedimento ". (Ansa, Adnkronos,  repubblica.it)

BOFFO. IL DECRETO PENALE DI CONDANNA DEL GIP DI TERNI.

Terni, 1 settembre 2009.  Si compone di 2 pagine il decreto penale di condanna emesso nei confronti di Dino Boffo dal Gip del tribunale di Terni Augusto Fornaci il 9 agosto del 2004. Del provvedimento i giornalisti hanno potuto oggi avere copia dopo la decisione favorevole del giudice Pierluigi Panariello, il quale ha comunque disposto che dall'atto fosse cancellato il nome della parte offesa. Nel decreto si legge che Boffo Dino, nato ad Asolo il 19 agosto del 1952, è stato imputato “del reato di cui all'articolo 660 c.p. perché, effettuando ripetute chiamate sulle sue utenze telefoniche nel corso delle quali la ingiuriava anche alludendo ai rapporti sessuali con il suo compagno (condotta di reato per la quale è stata presentata remissione di querela) per petulanza e biasimevoli motivi recava molestia a omissis. In Terni dall'agosto 2001 al gennaio 2002”. A proposito della frase sui rapporti sessuali il gip - rispondendo ai giornalisti- ha precisato che si devono intendere quelli tra la donna che aveva sporto denuncia e il proprio compagno. Il giudice ha inoltre ribadito che nelle carte processuali non c'è alcuna informativa che riguardi le inclinazioni sessuali di Boffo. Per questi motivi - si legge ancora nel decreto - il Gip ha condannato l'imputato in ordine al reato “alla pena di euro 516 complessive di ammenda”. Nella parte finale del provvedimento si legge che il giudice “ordina l'esecuzione del presente decreto ove non venga proposta opposizione nel termine sovra indicato”. (ANSA).

BOFFO. TESTIMONIANZE CHE CONOSCEVA DONNA CHE LO DENUNCIÒ.

Terni, 1 settembre 2009.  Nel corso dell'indagine che a Terni ha coinvolto Dino Boffo sono stati sentiti alcuni testimoni che hanno «confermato» la conoscenza tra il direttore di Avvenire e la donna che lo denunciò per molestie personali. Deposizioni che figurano tra gli atti del fascicolo, secondo quanto riferito oggi dal gip di Terni Pier Luigi Panariello che ha autorizzato i giornalisti a prendere visione del decreto di condanna. Il giudice ha confermato che agli atti non ci sono intercettazioni ma i tabulati telefonici relativi alle udienze di Boffo. Panariello ha quindi spiegato che il giornalista si difese sostenendo di non essere l'autore delle telefonate. Ma questa tesi - ha aggiunto - non è stata approfondita non essendo stata evidentemente ritenuta attendibile da chi indagava. (ANSA).

BOFFO. GIP: SALVAGUARDATO il DIRITTO DI  CRONACA.

Terni, 1  settembre 2009. La scelta di rendere disponibile per i giornalisti il decreto penale di condanna nei confronti del direttore di Avvenire, Dino Boffo, omettendo tuttavia i nome della parte lesa, salvaguarda il diritto di cronaca. È uno dei passaggi della parte centrale del dispositivo con il quale il gip di Terni Pierluigi Panariello ha disposto l'accesso per i giornalisti al solo decreto penale di condanna e non a tutti gli atti. «Considerato che il diritto di cronaca deve essere inteso come libertà di divulgare e pubblicare fatti - ha scritto il gip - e che, pertanto, tale diritto nella fattispecie appare salvaguardato attraverso il rilascio di copia del decreto penale di condanna conclusivo del procedimento, con la cancellazione delle generalità della persona offesa e del suo difensore, a tutela del diritto alla riservatezza di questi ultimi, trattandosi di un fatto oggettivo accertato con decisione irrevocabile e, quindi, suscettibile di essere divulgato anche a mezzo di cronaca giornalistica, nell'interesse generale alla conoscenza di fatti di pubblico interesse, mentre i presupposti per l'esercizio di tale diritto non appaiono ricorrere con riferimento ai singoli atti processuali, suscettibili di varie interpretazioni e che quindi non appare opportuno fare uscire dalla più appropriata sede giudiziaria». (ANSA).

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La spiegazione tecnica della vicenda (non c’è stato alcun patteggiamento). “L'imputato, qualora volesse protestare la propria innocenza, può opporsi (con apposito atto scritto) al decreto penale nei successivi 15 giorni dalla notifica dello stesso”. Dino Boffo non l’ha fatto.

 

Il procedimento per decreto:

il decreto penale di condanna.

(A cura di: Avv. Francesca

Romanelli e Avv. Silvia Vagnoni)

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Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica: la molestia o il disturbo alle persone (art. 660 Cp).

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 660 codice penale si punisce “chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”. Il trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore per tale fattispecie incriminatrice è quello dell’arresto fino a sei mesi oppure l’ammenda fino ad € 516. ………

1 Integra il reato di molestie, la condotta di continuo ed insistente corteggiamento, che risulti non gradito alla persona destinataria, in quanto tale comportamento è oggettivamente caratterizzato da petulanza. Cassazione penale, sezione I, sentenza 18maggio 2007, n. 19438

2 La pluralità di azioni di disturbo costituisce elemento costitutivo del reato di cui all’art. 660 c.p. e non può, quindi, essere riconducibile all’ipotesi di reato continuato. Cassazione penale, sezione I, sentenza 24 marzo 2004, n. 14512

3 La disposizione di cui all’art. 660 punisce la molestia commessa col mezzo del telefono, e quindi anche la molestia posta in essere attraverso l’invio di short messages system (SMS) trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi, i quali non possono essere assimilati a messaggi di tipo epistolare, in quanto il destinatario di essi è costretto, sia de auditu che de visu, a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di poterne individuare il mittente, il quale in tal modo realizza l’obiettivo di recare disturbo al destinatario. Cassazione penale, sezione III, sentenza 1 luglio 2004, n. 28680

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