Bernardini de Pace ad Affari: "Ora deve presentare le prove contro Silvio"
| Veronica e la "separazione per colpa". Nessuna divisione morbida con il Cav "Nessun ricorso è stato depositato ieri e nei giorni scorsi da parte degli avvocati di Veronica Lario". E' quanto afferma Gloria Servetto, presidente della nona sezione civile del tribunale di Milano che si occupa di separazioni e divorzi. Il Corriere della Sera riporta la notizia secondo cui Veronica Lario avrebbe depositato un ricorso individuale con addebito del marito Silvio Berlusconi. Anche dalla cancelleria della nona sezione si nega che sia Ghedini, legale del premier, ad Affaritaliani.it: obiettivo evitare il divorzio |
![]() Annamaria Bernardini de Pace |
"Una volta c'era la separazione per colpa che è stato cambiato con la dicitura 'separazione con la dichiarazione di addebito con la responsabilità della frattura coniugale'".
Ovvero?
"Vuol dire che Veronica deve provare che i comportamenti che sono portati come prova dell'addebito sono il nesso causale. Vale a dire solo quelli che hanno determinato la rottura del legame coniugale".
Che tipo di prove bisogna presentare?
"Far vedere che fino al giorno prima andava tutto bene e che dall'inizio di quei comportamenti in poi c'è stato lo sfascio dell'unione".
Quando ci si affida a questo tipo di ricorso?
"Quando uno dei due fa delle richieste che l'altro non può accogliere. La separazione si può fare o quando entrambi sono d'accordo, e si va dal giudice che ratifica nei punti sui quali i due si sono messi d'accordo, oppure quando non c'è l'accordo e il giudice stabilisce chi ha ragione e quello che uno dei due deve dare".
Che cosa può ottenere Veronica con questo tipo di separazione?
"Bisogna vedere che cosa chiede".
Può chiedere questioni inerenti al patrimonio?
"Non si può chiedere al giudice della separazione attribuzioni patrimoniali. La legge non prevede che vi siano attribuizioni patrimoniali in una causa di separazione. Bisogna però vedere che tipo di ricorso è stato fatto".
Che cosa si può chiedere al giudice di separazione?
"L'assegnazione della casa, un assegno di mantenimento e provvedimenti riguardo al figlio se sono minorenni o se sono maggiorenni non ancora indipendenti dal punto di vista economico. Basta leggere gli articoli 155 e 156 del codice civile".
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Veronica Lario
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Art. 155.
Provvedimenti riguardo ai figli.
Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
Art. 156.
Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.
Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155.
La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.
In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto. (1) (2) (3) (4)
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 31 maggio 1983, n. 144 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati.
(2) La Corte Costituzionale con sentenza 19 gennaio 1987, n. 5 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai coniugi separati consensualmente.
(3) La Corte Costituzionale con sentenza 6 luglio 1994, n. 278 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare nel corso della causa di separazione il provvedimento di ordinare ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di versare una parte delle somme direttamente agli aventi diritto.
(4) La Corte Costituzionale con sentenza 19 luglio 1996 n. 258 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare nel corso della causa di separazione il provvedimento di sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato al mantenimento.
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