Ineleggibilità di Formigoni, il giudice si astiene. Discussione rinviata
Giovedì, 17 febbraio 2011 - 12:17:00
Giudice si astiene per incompatibilità, rinviata al 14 aprile la discussione in appello su due ricorsi che sostengono la ineleggibilità o incandidabilità di Roberto Formigoni alla carica di governatore della Regione Lombardia alla luce del divieto del terzo mandato consecutivo. È quanto stabilito dal collegio della quarta sezione civile della corte d'appello atteso che un componente dell'odierno collegio ha dichiarato di aver già fatto parte della commissione elettorale regionale in occasione delle ultime elezioni e ha preferito astenersi. L'udienza riguarda l'impugnazione da parte di Marco Cappato e Lorenzo Lipparini della lista Bonino-Pannella delle due sentenze (9052/10 e 9053/10) con cui lo scorso 8 luglio la prima sezione civile del tribunale aveva rigettato i ricorsi di un elettore, l'avvocato Maurizio Steccanella, e del candidato presidente della lista "Movimento cinque stelle" Vito Crimi, sulla presunta ineleggibilità di Roberto Formigoni con la richiesta di dichiararne la decadenza dalla carica di presidente della Lombardia. I due i ricorsi erano stati presentati anche nei confronti dell'Ufficio centrale regionale, della Regione Lombardia, del ministero dell'Interno, del ministero della Giustizia e della prefettura di Milano. Si chiedeva "la declaratoria della ineleggibilità del prof.
Roberto Formigoni (...) previa impugnazione dell'atto/verbale del 22 aprile 2010 con cui l'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'appello di Milano lo ha proclamato eletto". In sostanza, si lamentava che Formigoni ha già svolto tre mandati consecutivi e ora ha cominciato il quarto, nonostante nel 2004 una legge dello Stato abbia disposto il principio della non candidabilità dei presidenti regionali per oltre due mandati consecutivi. Si tratta di una legge quadro che non è ancora stata adottata dalla Lombardia. Con le parole utilizzate dall'avvocato Steccanella nel ricorso, la non candidabilità e la conseguente ineleggibilità di Formigoni "discende dall'avere compiuto tre interi e consecutivi mandati da presidente in violazione degli articoli 1 e 2 comma 1 lettera F della legge (statale) del 2 luglio 2004 numero 165 e della legge del 2 dicembre 1966 numero 147, nonché per falsa applicazione delle disposizioni della normativa della Regione Lombardia in materia di elezione del consiglio regionale e del presidente della giunta (ovvero in presenza di omessa normativa regionale)".
I legali di Formigoni ribattono che la legge in questione non è retroattiva e che per rispettare il principio introdotto bisogna contare i mandati di Formigoni a partire da quello del 2005-2010. Del resto, spiegava la scorsa estate l'avvocato Luca Giuliante, anche "la legge 81 del 1993 sull'elezione diretta del sindaco prevedeva l'applicazione del principio di non più di due mandati consecutivi dall'elezione successiva alla sua entrata in vigore". Il cittadino Steccanella aveva comunque sollevato una seconda questione, ovvero quella del mancato rispetto della Costituzione da parte della Lombardia che ancora non ha promulgato una legge regionale in adozione del principio del non più di due mandati consecutivi per il presidente. Aveva infatti chiesto al tribunale di dichiarare "non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale (...) per il contrasto delle disposizioni normative della Regione Lombardia (ovvero per la loro ingiustificata omissione) con l'articolo 122 della costituzione e con i principi generali dell'ordinamento che, da tale articolo della Carta fondamentale, sono stati ripresi nel corpo della legge 2 luglio 2004 numero 165". L'articolo citato dispone che "il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchá dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi". La sentenza di primo grado, emessa dal collegio presieduto dal Alda Vanoni, è poi stata impugnata da Cappato e Lipparini oggi rappresentati in aula dagli avvocati Simona Viola e Bruno Tonoletti. I giudici hanno dunque disposto il rinvio. Si tornerà in aula il 14 aprile alle 10.45.



0 mi piace, 0 non mi piace
Csm/ Catricala': nessun intento aggressivo verso le Toghe
Borsa di Tokyo/ Chiude in rialzo a +0,74%
Siria/ Massacro di Hula, i sopravvissuti accusano il regime
Egitto/ Attaccato il quartier generale di Shafik al Cairo
Terremoti/ Grecia, scossa 3,6 nell'isola di Creta
Superbike/ Gp Usa, Checa vicen gara 1 davanti a Melandri; Biaggi 3
Intesa Sanpaolo/ Pietro Garibaldi nuovo vicepresidente Cds =
Tlc/ F2i con Fondo strategico italiano per sviluppo rete fibra ottica
Affaritaliani.it - Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Angelo Maria Perrino - Reg. Trib. di Milano n° 210 dell'11 aprile 1996 - P.I. 11321290154
© 1996 - 2011 Uomini & Affari S.r.l. Tutti i diritti sono riservati
Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri diritti esclusivi di terzi. Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso del materiale riservato, scriveteci a segnalafoto@affaritaliani.it: provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.
Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri diritti esclusivi di terzi. Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso del materiale riservato, scriveteci a segnalafoto@affaritaliani.it: provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.

















