Regionali/ Formigoni la spunta: il Tar gli dà ragione nel merito
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Nel merito i ricorsi sono stati ritenuti fondati e accoglibili alla luce dell'Art.10 della legge 19 febbraio 1978 n.108 e successive modifiche, che regola l'attivita' dell'ufficio centrale elettorale presso la Corte d'Appello. Pertanto, il collegio ha ritenuto che l'art.10 contenga la previsione di una tempistica ben precisa per le singole attivita' dell'ufficio centrale, attivita' che vanno espletate ciascuna entro un termine perentorio. La norma regola altresi' in modo preciso e puntuale i termini per gli eventuali ricorsi contro le sole eliminazioni di liste o candidati che i delegati delle liste o dei candidati esclusi possono effettuare entro e non oltre le 24 ore. Consumati tali termini, anche l'Ufficio centrale non ha piu' alcun autonomo potere di procedere a un riesame di profili gia' fatti oggetto di verifica e non censurati dai soli soggetti legittimati (delegati di liste o candidati eliminati).
Pertanto - conclude il Tar - nel caso della lista di Roberto Formigoni, che era gia' stata ammessa alla competizione elettorale il 28 marzo, l'ufficio centrale aveva ormai esaurito i suoi poteri di controllo e di decisione.
Nelle 15 pagine del provvedimento, Adriano Leo e gli altri due giudici non entrano nel merito della procedura di raccolta delle firme e del suo rispetto da parte del listino di Formigoni, contestato nel ricorso presentato dalla Lista Bonino-Pannella e accolto dalla Corte d'appello di Milano (con delibera del primo marzo, confermata il 3). Ma i giudici fanno riferimento all'articolo 10 della legge 108 (17/2/1968) che definisce la "previsione di una tempistica ben precisa" entro la quale l'ufficio elettorale deve concludere le sue attivita'.
"Per quanto attiene ai vari controlli - si legge - l'ufficio centrale puo' effettuarli soltanto 'entro 24 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati'". Il termine al quale si fa riferimento e' il 27 febbraio. Il giorno seguente, l'Ufficio elettorale ha deliberato l'ammissione del listino 'Per la Lombardia'. Il primo marzo il rappresentante della Lista Bonino-Pannella ha presentato all'Ufficio il ricorso contro Formigoni che lo ha accolto lo stesso giorno. Troppo tardi - per il Tar - perche' erano gia' trascorse le 24 ore dal termine di presentazione delle liste e l'Ufficio aveva esaurito la sua funzione.
Sostanzialmente, il Tribunale amministrativo ha accolto il primo punto contestato nel ricorso redatto dagli avvocati del listino di Formigoni, Luca Giuliante, Ernesto Stajano, Bruno Santamaria, secondo cui "l'ufficio centrale regionale con l'adozione in data 27/02/2010 del provvedimento di ammissione della lista aveva esaurito e concluso la propria attivita' di verifica".
Il Tar, infine, fa notare che "gli unici ricorsi ammissibili avverso determinazioni dell'ufficio centrale sono quelli esperibili dai delegati di liste o di candidati eliminati". In sostanza, la Lista Bonino-Pannella poteva fare ricorso contro la sua esclusione e non contro l'ammissione del listino di un avversario.
Nell'illustrare alle parti la sentenza di accoglimento del ricorso presentato dalla lista Roberto Formigoni, il presidente della IV Sezione del Tar della Lombardia, Adriano Leo, ha spiegato che, nella loro decisione, i giudici "non hanno affatto tenuto conto del decreto" salva-lista emesso dal Governo. "L'esame della questione - si legge in un comunicato del Tar - si e' svolto prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legge 29/2010", avvenuta intorno alle 15,30 di sabato, "pertanto il collegio nel suo esame e nella decisione non ne ha tenuto conto".



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