Milano/ Atm, il giudice respinge il ricorso del giovane marocchino
Il marocchino non ha ancora chiesto di essere assunto, per cui decidere sul ricorso "potrebbe in seguito rivelarsi inutile in quanto non vi è garanzia che il ricorrente, una volta ottenuta una pronuncia a sá favorevole
, presenti effettivamente la sua domanda di assunzione". Questa, in sintesi, la motivazione con cui il giudice del lavoro Maria Gabriella Mennuni ha rigettato, "con profondo rincrescimento" sottolinea nell'ordinanza, il ricorso presentato da Mohamed Hailoua con l'Associazione studi giuridici sull'immigrazione e Avvocati per niente onlus contro l'Atm perché tra i requisiti richiesti per un posto da operaio nell'azienda vi è quello della cittadinanza italiana o di altro paese dell'Unione europea a causa del Regio decreto 148 del 1931 che ancora detta legge in merito al personale dei trasporti urbani in regime di concessione.
Nelle cinque pagine del documento, il giudice ritiene "pacifico" che il ricorrente Mohamed Hailoua "non abbia ancora presentato la propria domanda di assunzione alla convenuta", ma non condivide il ragionamento dei suoi legali, gli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri, secondo i quali ai sensi del decreto legislativo 215 del 2003 il comportamento discriminatorio dell'Atm dovrebbe individuarsi già nei requisiti per partecipare contenuti nel bando di concorso pubblicato sul sito web della cittadinanza italiana e europea per l'ammissione. Secondo Mennuni, "tra le condizioni disciplinate dal codice di rito, in presenza delle quali è possibile agire in giudizio, si deve considerare innanzitutto l'interesse ad agire, che deve essere attuale e concreto, nel senso che in difetto dell'intervento del giudice l'attore subirebbe un danno non meramente potenziale". E alla domanda "se una semplice dichiarazione di intenti" generi l'interesse ad agire di Hailoua risponde di no perché "il contenuto di un bando di concorso non sembra rappresentare un serio ostacolo alla semplice presentazione di una domanda di ammissione". Ritiene il giudice che "potrà certamente scoraggiarla ma non renderla impossibile di per sé".
E poco importa se per il marocchino, con Asgi e Anp, il punto non è tanto la possibilità o meno di presentare il proprio curriculum all'Atm, quanto il fatto di saperlo direttamente cestinato nel caso lo facesse, come dichiarato dai dirigenti dell'azienda sulla stampa proprio a causa di una legge che risale al 1931. Per Mennuni, insomma, pronunciarsi sul suo ricorso "potrebbe in seguito rivelarsi inutile in quanto non vi è garanzia che il ricorrente, una volta ottenuta una pronuncia a sé favorevole, presenti effettivamente la sua domanda di assunzione". Hailoua, scrive, potrebbe nel frattempo aver trovato un altro posto di lavoro, non semplicemente avere più interesse a farlo. E ritiene "abnorme" dover ordinare all'Atm "coså come richiesto di accettare e valutare una domanda del ricorrente non ancora presentata" dal momento che Hailoua "si è limitato a sottoporre al giudice un astratto quesito giuridico sulla natura discriminatoria dei bandi di concorso".
Nessuna parola, invece, sulla difesa dell'Atm che, rivendicando le proprie ragioni attraverso la memoria presentata dagli avvocati Alberto Rho e Claudia Muro, sosteneva: "Non v'è chi non veda che il servizio di pubblico trasporto involga delicati aspetti di sicurezza pubblica, ed è particolarmente esposto, ad esempio, a rischi di attentati. È proprio di questi giorni (del 5 giugno 2009) la notizia, apparsa sulle maggiori testate giornalistiche, che cinque terroristi maghrebini avrebbero organizzato un attentato nella metropolitana milanese che avrebbe dovuto realizzarsi prima delle elezioni del 2006". Per cui, secondo i legali, "si può comprendere, dunque, se il Legislatore italiano ha ritenuto di limitare l'accesso all'impiego nel settore dettando determinati requisiti, tra i quali quello della cittadinanza, ritenendo - forse - che il legame personale del cittadino allo Stato dia maggiori garanzie in relazione alla sicurezza e incolumità pubblica".
Anche se Mennuni sottolinea che "con profondo rincrescimento, deve fermarsi all'accertamento negativo della sussistenza delle condizioni per l'azione, nonostante la questione per i suoi risvolti giuridici e sociali meriti certamente un maggiore approfondimento nel merito". Infine, il giudice dichiara che "la novità e la difficoltà delle questioni affrontate giustificano un'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti".



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