Privacy e hi-tech/ Il pedinamento via GPS? Non è un'intercettazione

Martedì, 16 marzo 2010 - 12:01:00

di Luca Maria de Grazia
avvocato

Pedinamento GPS

Anche a questa sentenza è stato in linea di massima dato un risalto che probabilmente non meritava... vediamo perché.
Se si legge la sentenza per esteso, si può agevolmente comprendere come in realtà la Corte di Cassazione si sia limitata a ribadire un concetto già più volte espresso, ovvero che durante delle indagini di polizia giudiziaria il soggetto che risulti pedinato (che sarebbe un interessato ai sensi del D.Lgs. n.196/2003) non può certamente invocare una pretesa violazione del proprio diritto alla c.d. "privacy".
Tra l'altro questo principio è chiaramente sancito dal D.Lgs. 196/2003, [PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI TITOLO I - TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO, articoli da 46 a 58 per la precisione] che chiariscono che solamente alcuni degli articoli che compongo tale normativa si applicano alle Forze di Polizia... e d'altra parte mi sembra davvero il minimo, in caso contrario si rischierebbe davvero il ridicolo se un ladro potesse lamentarsi se, essendo stato preso con le mani nel sacco, potesse invocare il proprio diritto alla riservatezza...

Altra cosa che va sicuramente precisata è che non si deve confondere il pedinamento attraverso un GPS con le c.d. intercettazioni". Infatti tecnicamente e giuridicamente una intercettazione deve essere definita come la "presa di cognizione di una conversazione da parte di soggetto terzo estraneo alla conversazione medesima".
Quindi, per esempio, non sarà mai intercettazione la registrazione di una telefonata della quale facciamo parte, e conseguentemente non si potranno applicare i reati che prevedono come condotta, appunto, l'intercettazione. Inoltre agli addetti è noto da tempo come l'attività di rilevare se due cellulari si stiano telefonando sia perfettamente lecita se svolta dalla P.G. (Polizia Giudiziaria) nell'ambito delle indagini, proprio perché non si "carpisce" il contenuto, ma si controlla solamente che il terminale XXX stia telefonando al terminale YYY, mentre se poi si vuole ascoltare il contenuto delle conversazioni, allora è necessaria, quanto meno, l'autorizzazione preventiva del magistrato.

Ecco, il pedinamento tramite GPS assomiglia al primo caso, non al secondo. E che sia chiaro che è lecito solo perché effettuato da soggetti che siano all'uopo autorizzati per legge.

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