ICTLaw/ Diffamazione, la diffusione di internet impone di rivedere la normativa
di Luca Maria de Grazia
Prendo spunto da un convegno che si è tenuto la settimana scorsa a Roma, che aveva per titolo "Diffamazione e internet", per cercare di approfondire ed insieme commentare quello che si è potuto ascoltare durante il meeting.
A prescindere dai commenti di alcuni protagonisti, il convegno è stato effettivamente interessante perché in qualche modo sono stati presi in considerazione, seppur dai punti di vista dei singoli relatori, un po’ tutti gli aspetti della questione.
Però, quale può essere la sintesi che si ricava dall’intera giornata? Ritengo che i fondamentali punti di interesse e di spunto (oltre ovviamente al chiarimento di alcuni aspetti della utilizzazione dei c.d. “nuovi media” che non sono esattamente alla portata di tutti) siano stati i seguenti (sicuramente non omogenei tra loro).
Prima di tutto, da una analisi condotta sulle condanne per diffamazione degli ultimi quattro anni (2004-2008 se ben ricordo) del Tribunale di Roma, è emersa una amara verità, ovvero che esistono delle categorie di persone che sono “risarcite” più di altre. Ovviamente la cosa è anche legata alla funzione pubblicistica o para pubblicistica di tali categorie, ma è emerso che l’ordine di grandezza è almeno di uno a dieci se non uno a cento.
Personalmente ritengo che non siano stati molto appronfonditi due punti fondamentali, ovvero:
1) la specificità del mezzo "internet" rispetto alla carta stampata ed alle tv/radio, con particolare riferimento alla possibilità di avere a disposizione non solamente lo "stampato", ma anche la voce ovvero il video del soggetto, con tutte le conseguenze del caso in ordine a "cosa si può fare" con questi oggetti (file per intendersi). Prima tecnicamente e poi giuridicamente non è la medesima cosa procurarsi una vecchia copia stampata di un giornale e darne una determinata “diffusione” e diffondere “urbi e orbi” la vera voce del soggetto (magari si tratta di intercettazioni) oppure ancora il video dell’interrogatorio. Alterare questi documenti è più semplice di quanto si possa pensare, purtroppo.
2) la sovrapposizione della normativa ex D.Lgs. n.196/2003 alla materia in generale; sappiamo tutti che si tratta di una normativa farraginosa, forse eccessiva rispetto al vero scopo che vorrebbe perseguire, ma sinceramente trovo quasi "sconcertante" sentire affermazioni del tipo "...a noi non si applica questa normativa..." e, soprattutto, ritengo che, al di là delle buone intenzioni, si debba seriamente pensare al fatto che tale normativa, volenti o nolenti, esiste, e che deve essere rispettata. Per cui, sia i giuristi/avvocati [anche se spesso le posizioni non sono totalmente coincidenti] dovrebbero porsi il problema della eventuale disapplicazione, della denuncia di incostituzionalità, del grado di valenza di tale normativa rispetto ad altre, ecc. ecc., se esercenti altre professioni magari sollevare il medesimo problema, ma non effettuare.



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