ICTLaw/ Delitto di Garlasco fra perizie e superperizie: quanti errori sul computer di Stasi...
di Luca Maria de Grazia
avvocato
![]() Alberto Stasi |
Ovviamente, lungi da me accodarmi a tutte quelle persone che, senza poter leggere le carte processuali, si lasciano andare a giudizi in un senso oppure nell’altro.
Piuttosto, cercherò di analizzare alcuni punti che mi sembrano siano emersi in maniera inconfutabile dalle varie notizie.
Prima di tutto, una piccola annotazione sui termini utilizzati: non esiste alcuna “superperizia”, specialmente se intendiamo il termine nel senso di “iper” “mega”, ecc. Al massimo si potrebbe intendere tale termine come “perizia super partes”, ma i termini non sono sinonimi.
In secondo luogo, trovo davvero assurdo, proprio in nome della ricerca della verità, anche solamente processuale, alla quale dovrebbe tendere ogni procedimento giudiziario, che solo dopo più di un anno dall’evento si siano avuti dei risultati diciamo così “attendibili” sul computer dell’imputato.
Quello che appare chiaro è che la cosiddetta “chain of custody” sia stata sicuramente alterata; questo circostanza, a prescindere dalle responsabilità che dovrebbero ricadere su chi abbia compiuto tali azioni (ovviamente per imperizia) in linea di principio porta a dover considerare molti assunti in via totalmente ipotetica. Cerco di spiegarmi meglio. Nel momento in cui qualcuno altera il contenuto di un computer, ovviamente a posteriori si potrà affermare tutto e il contrario di tutto su che cosa sia rilevabile dall’esame di quel computer, con buona pace – appunto – della ricerca delle verità.
Se è vero che nel processo penale non esistono prove “preordinate” e che tutto deve essere oggetto di prova nel corso del giudizio, e che la prova si forma nel giudizio, mi sembra una conseguenza quasi ovvia che i risultati dell’esame del computer saranno sicuramente oggetto di scontri tra le parti, ma solamente perché ognuna delle parti, diciamo, sta “facendo il proprio mestiere”, ma quello che sarà il “risultato” sarà sempre oggetto di una interpretazione basata su dati “monchi”.
Purtroppo, in molti casi, il non seguire le procedure, i protocolli (ovvero le metodologie che a livello internazionale vengono stabilite) nell’analisi di elementi che per la loro stessa natura sono estremamente “volatili”, porta come effetto immediato uno spreco di risorse enorme e, a volte, anche addirittura l’incriminazione di una persona totalmente innocente.
Non mi sto riferendo ovviamente al caso “Garlasco”, ma se per esempio mentre si stanno effettuando delle indagini si “sbaglia” l’orario di riferimento (U.T.C.), oppure se si “sbaglia” l’indirizzo I.P, dinamico con il quale un determinato utente è collegato alla rete attraverso il suo fornitore di servizi, e quindi viene indicato Tizio invece che Caio come collegato alla rete, e magari stiamo parlando della “solita” pedopornografia (art.600-quater codice penale), i risultati possono essere totalmente distruttivi.
Pensate per un attimo di cadere in una ipotesi del genere….
Tra l’altro, non è previsto nemmeno il diritto al risarcimento ex lege per tali errori, in quanto tale diritto sorge solamente se l’indagato ha subito dei giorni di reclusione. Come se lo Stato dicesse: se non vai (pure) in galera mi dispiace ci siamo sbagliati ma non ti pago un centesimo!
In un mondo che sempre di più si basa sulle risultanze informatico/telematiche, trovo che ciò sia totalmente incivile.
Oddio, alla fine un modo per richiedere il risarcimento danni esiste sempre, applicando il “famoso “D.Lgs. n.196/2003… ma di questo magari parleremo qualche altra volta.



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