ICTLaw/ "La Rete deve rimanere libera". Ma internet è solo un mezzo di comunicazione...
di Luca Maria de Grazia
avvocato
Sono reduce da un convegno di diritto dell’informatica dove ho ascoltato alcune cose interessanti ma anche alcune affermazioni che mi hanno portato a riflettere sull’argomento.
Ho avuto già modo di esprimere la mia posizione giuridica su alcuni aspetti concernenti la c.d. “libertà della Rete”, ma questa volta vorrei effettuare alcune riflessioni sul problema “originale”.
Allora, cominciamo dall’individuare cosa sia esattamente da un punto di vista tecnico e, conseguentemente, da un punto di vista giuridico, quello che chiamiamo “internet”.
“Internet” non è certamente un luogo – come ho avuto occasione di scrivere – ma è molto semplicemente un mezzo di comunicazione (TCP/IP), bello, affascinante come si vuole, ma sostanzialmente rimane un mezzo di comunicazione e basta.
Se però tale affermazione è vera, è altrettanto vero che “internet” va trattata come un mezzo di comunicazione.
Pertanto, le svariate affermazioni del tipo “la rete deve rimanere libera” suonano come se fossero “la telefonia deve rimanere libera”, ecc. ecc.
Ritengo che occorra sapere scindere in maniera molto precisa due aspetti che “infiammano” le discussioni, ovvero l’aspetto di politica (economica) e l’aspetto più strettamente giuridico.
Per essere chiaro, sono totalmente d’accordo con quanti sostengono che non sia (giuridicamente) corretto millantare delle norme a tutela della sicurezza, per esempio, mentre al contrario sono a tutela dei diritti (solo patrimoniali) di determinati soggetti giuridici, ma anche questo aspetto è più propriamente “etico”, non strettamente giuridico.
Torniamo all’aspetto fondamentale, ovvero cerchiamo di rispondere alla domanda fondamentale: è corretto affermare che la rete internet sia “nata libera” e di conseguenza vi sia un diritto giuridicamente fondato acché essa rimanga tale?
La risposta, alla luce delle considerazioni appena esposte, mi sembra chiaramente negativa. Non mi sembra che mai ad alcuno sia venuto in mente di affermare che “il telefono deve essere libero”, oppure “il telegrafo deve essere libero” (poteva essere una richiesta dei nativi americani rispetto ai bianchi che occupavano le loro terre), e così via.
A tutti gli effetti quando si parla di “servizio universale” si parla comunque di oneri posti a carico dei gestori delle tlc, secondo quanto disposto dalla Legge n..318/97; in particolare per l’Italia la materia è di competenza dell’Autorità Garante per le Telecomunicazioni.
Ma le disposizioni alle quali si fa riferimento concernono un aspetto totalmente diverso dalla c.d. “libertà della rete”, ovvero regolano le condizioni di accesso a determinati servizi, che – direi ovviamente – non dovrebbero essere discriminatorie o discriminanti, sia nei confronti degli utenti/cittadini, sia nei confronti delle imprese che debbano necessariamente “appoggiarsi” ad altri soggetti in quanto non dotate di proprie infrastrutture di trasporto delle tlc.
Lo stesso Registro degli Operatori di tlc (ROC) contiene i soggetti che devono essere iscritti:
1. i fornitori di contenuti;
2. i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
3. i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
4. le imprese concessionarie di pubblicità;
5. le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
6. le agenzie di stampa a carattere nazionale;
7. gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
8. i soggetti esercenti l’editoria elettronica;
9. le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica.
Ritorno al discorso principale: quale norma garantisce giuridicamente la “libertà” della Rete? Se vogliamo l’unico appiglio è quello costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, in qualunque modo e forma, e quindi anche attraverso la rete, ma anche in questo caso internet è vista come un mezzo, non come “il fine”.
Il bene tutelato è la libertà di manifestazione del pensiero, non il mezzo trasmissivo di tale pensiero.
Si entra quindi in altri ambiti, dei quali si è parlato in altri articoli.



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