Internet e la privacy/ Il Garante impone di informare i cittadini del passaggio delle "Google car". Ma il provvedimento è di difficile applicazione

Martedì, 26 ottobre 2010 - 11:50:00

di Luca Maria de Grazia
avvocato esperto di tlc e nuove tecnologie

Street View/ Il Garante della privacy: i cittadini devono essere avvertiti del passaggio delle "Google car" su web, radio e quotidiani
Il Garante per la protezione dei dati personali ha "ordinato" a Google (tralascio volutamente tutti i "considerando"):

(...) dispone, ai sensi degli artt. 143, comma 1. lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, che Google Inc. entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento:

a) di provvedere a designare un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali;

b) di provvedere ad informare gli interessati, relativamente all'acquisizione di immagini fotografiche, individuando con un sufficiente livello di approssimazione le località visitate dalle vetture di Street View tenendo conto della ampiezza delle suddette località, mediante pubblicazione della notizia sul sito web della società, nei tre giorni antecedenti rispetto all'inizio della raccolta delle immagini;

c) di provvedere ad informare gli interessati anche tramite la pubblicazione, sulla pagina di cronaca locale di almeno due quotidiani, nonché mediante diffusione per mezzo di un'emittente radiofonica locale, di un preventivo avviso – per ogni regione visitata - che informi sui luoghi in cui circoleranno le vetture;

d) di predisporre, sulle vetture attraverso le quali acquisisce le immagini fotografiche, cartelli o adesivi ben visibili che indichino, in modo inequivocabile, che si stanno acquisendo immagini fotografiche istantanee oggetto di pubblicazione online mediante il servizio Street View.

Ora, qualche notazione...

Sul primo punto, a stretto rigore, con questo provvedimento il Garante avrebbe dovuto anche inviare gli atti alla magistratura, come ha già fatto per la questione delle reti wi-fi aperte "captate" da Google. Se al questo soggetto giuridico si applicano le norme italiane, e specificatamente quelle relative al D.Lgs. n.196/2003, questi non potrebbe operare senza aver prima espletato tutto il necessario.

D'altra parte, Google medesima sembra da una parte far vedere che "tiene presente" la normativa italiana, anche per quanto concerne il trattamento dei dati personali, dall'altra sembra - diciamolo francamente - non interessarsene più di tanto.

Sul secondo punto, si dovrebbe quanto meno applicare la sanzione per omessa o incompleta informativa... art.161 D.Lgs. n.196/2003, non dar tempo di mettere a posto le cose...
Sul terzo e quarto punto, si tratta semplicemente di accorgimenti (specifici) atti a consentire alle persone di esercitare preventivamente il diniego di farsi fotografare...

Ovviamente, poiché si tratta di un provvedimento ufficiale, il mancato rispetto porta all'applicazione dell'art. 170 D.Lgs. n.196/2003:
Art. 170. Inosservanza di provvedimenti del Garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Una domanda....se il soggetto non ha un legale rappresentante nello Stato... a chi viene notificato con valore giuridico il provvedimento?

Altra domanda... l'art.5 parla, per la precisione, di "essere stabiliti" nel territorio dello Stato:

Art. 5. Oggetto ed ambito di applicazione?
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

Ora, la domanda nasce spontanea: posto che nella stessa parte dei "considerando" il Garante dà atto che le riprese vengono direttamente inviate ai server negli Usa, l'andare in giro con delle auto può essere considerata come "essersi stabiliti" in Italia? :-)

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