Privacy/ Google indagata a Roma: ma il reato di "Interferenze illecite nella vita privata" è perseguibile solamente a querela di parte
di Luca Maria de Grazia
avvocato esperto di tlc e nuove tecnologie
Da chiarire per i non addetti ai lavori (intendo dire i non giuristi) alcuni concetti:
• in Italia vige il c.d. principio della obbligatorietà dell'azione penale, il che vuole dire che quando la magistratura ha notizia, apprende in qualche modo della commissione di un eventuale reato, deve procedere, salvo poi essere costretta - magari - ad archiviare il tutto perché, per esempio, il reato non è procedibile d'ufficio.
• vige anche il principio della c.d. "territorialità", il che vuol dire che il giudice italiano hagiurisdizione sui fatti accaduti quando il reato viene commesso nel territorio italiano (per la precisione, il giudice italiano ha anche giurisdizione quando è possibile applicare l'art. 6 del Codice Penale - Reati commessi nel territorio dello Stato.
Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.
• Il reato ipotizzato (ma non vi è nulla di ancora certo) sarebbe quello previsto dall'art. 615 bis del codice penale, ovvero "Interferenze illecite nella vita privata".
Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d`ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Ora questo reato, per esempio, è procedibile solamente a querela di parte, ossia deve esistere qualcuno che sporga a causa dei fatti contestati; inoltre è appena il caso di ricordare come nel diritto penale viga il principio del divieto di interpretazione analogica in malam partem, contro il presunto colpevole. Pertanto, se si parla di ripresa visiva e sonora, non è certamente assimilabile a queste la captazione di dati del wi-fi. E' un reato che si prescrive in 6 anni.
Insomma... staremo a vedere...



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