Facebook vietato alla Regione Lazio/ Ma la circolare non è lo strumento adatto per bloccare i social network fra i dipendenti
di Luca Maria de Grazia
avvocato esperto di tlc e nuove tecnologie
"Lazio: Facebook vietato ai dipendenti regionali". Queste sono le notizie che in genere scatenano direi automaticamente due opposte fazioni, ossia da una parte quella che ritiene che l'odioso "padrone" stia in qualche modo restringendo quello che, a torto o a ragione, viene ormai considerato come un diritto del dipendente, e dall'altra quella che ritiene che "finalmente" il datore di lavoro si sia deciso a non permettere più che i propri collaboratori si distraggano attraverso l'utilizzazione di strumenti non propriamente professionali.
Come spesso capita, un atteggiamento prudente in casi simili è altamente consigliabile, anche perché sia la modalità di raccolta delle informazioni poste alla base del provvedimento da parte della Regione Lazio sia la modalità stessa di emanazione del provvedimento possono portare a delle conseguenze non indifferenti.
Nelle notizie reperibili on line si parla di "circolari", e se effettivamente questo fosse lo strumento utilizzato ci si dovrebbe domandare se sia quello corretto; infatti da tempo le c.d. "circolari" della Pubblica Amministrazione non hanno più valore cogente, nemmeno nei confronti dei soggetti sottoposti al soggetto emanante tale circolare (rammento una sentenza della Corte di Cassazione in materia fiscale).
Probabilmente lo strumento più adatto sarebbe stato il c.d. "ordine di servizio", ovvero un vero e proprio "comando", immediatamente applicativo nell'ambito dell'attività lavorativa ed espressione della potestà di direzione dell'attività da parte de datore di lavoro (ente pubblico, si rammenta)
Altro discorso molto delicato concerne le modalità di acquisizione delle "informazioni", dei "dati", posti alla base del provvedimento; infatti si deve sempre rammentare che tutto quello che concerne le attività svolte da un lavoratore subordinato incontra sia gli ostacoli posti sia dall'art.4 sia dall'art.8 della Legge n.300/1970 (Statuto dei Lavoratori) sia, ovviamente, quelli posti dal D.Lgs. n.196/2003 (legge "privacy").
Il che - come spesso ho scritto - non vuole assolutamente significare che "non si possa fare nulla", ma significa che "le cose si devono fare per bene"; non dimentichiamo che alcuni dirigenti della Regione Lazio sono già stati condannati per violazioni varie della legge sulla "privacy" (vedi "Laziogate").
Passando a vedere la cosa da un altro punto di vista, occorre certamente tenere presente che, di fatto, uno strumento come FB si presta a innumerevoli violazioni - sia in buona fede sia in cattiva fede - dei doveri del "lavoratore"; pensiamo soltanto alla diffusione di notizie riservate, alla possibilità di conoscere particolari di deliberazioni in anteprima o addirittura in anticipo, alle varie e molteplici forme di "mobbing", e così via.
Qualcuno potrebbe obiettare che una Regione non è una azienda che produca materiale hi-tech utilizzato dai militari, il che la renderebbe molto più "tranquilla" dal punto di vista della sicurezza informatica, ma molto semplicemente ribadirei che da cittadino probabilmente preferirei che tale Ente si comportasse secondo la legge molto più della ipotetica azienda hi-tech, proprio perché le conseguenze dei malfunzionamenti li pagherei poi direttamente sulla mia stessa pelle.
Mentre sto scrivendo questo articolo, leggo che la Corte di cassazione - con sentenza 29 settembre-18 ottobre 2010 n. 37151 - ha stabilito gli arresti domiciliari vanno sostituiti con il carcere se la persona che ha usufruito del beneficio chatta su Facebook.
Si afferma che al divieto di avere rapporti con persone diverse dai familiari conviventi deve essere data un'interpretazione estensiva, fino a comprendere tutte le comunicazioni con terzi sia vocali sia attraverso internet.
La Suprema corte precisa che non è vietato tout court l'uso della rete, ma la navigazione è consentita solo per motivi di ricerca, ma che comunque devono essere totalmente esclusi i contatti personali. Consapevole delle possibilità di comunicazione messe a disposizione dal web, la Suprema Corte aggiunge la rete ai "pizzini, gesti, comunicazioni televisive anche mediate ecc." facendola rientrare, se usata per dialogare, tra le azioni vietate a coloro che sono agli arresti domiciliari.
Ovviamente l'eventuale violazione va provata e non può semplicemente essere desunta dall'uso del computer.
Per concludere, e fermo restando che le notizie sono alquanto imprecise e frammentarie, penso che in questi casi una sana "politica" di condivisione della consapevolezza della sicurezza sia sempre la strada migliore per raggiungere un obiettivo che - attualmente - è dovuto per legge.



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