Eluana Englaro/ La sentenza integrale del Tar della Lombardia

Giovedì, 5 febbraio 2009 - 16:01:00

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 22 Gennaio 2009
Visto il ricorso 2443/2008
proposto da: ENGLARO BEPPINO, IN PROPRIO E IN QUALITÀ DI TUTORE DI ELUANA ENGLARO, rappresentato e difeso dagli avvocati; ANGIOLINI VITTORIO e CUNIBERTI MARCO, con domicilio eletto in MILANO 2619AF GALLERIA DEL CORSO, 1 presso ANGIOLINI VITTORIO

contro

REGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dagli avvocati: VIVONE PIO DARIO e GATTO CATIA con domicilio eletto in MILANO, Avv. REGIONALE via FABIO FILZI 22 presso la sua sede

e nei confronti di
ALESSIO FRANCA, IN QUALITÀ DI CURATORE SPEDALE DI ELUANA ENGLARO, rappresentata e difesa da: ALESSIO FRANCA, con domicilio eletto in LECCO via ROMA n.45

e nei confronti di
AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE Lecco", non costituita in giudizio per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

dell'atto del
DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE SANITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE LOMBARDIA, adottato in data 3 settembre 2008, concernente il trattamento sanitario della ricorrente, nonché di ogni altro atto connesso, e per il risarcimento dei danni, materiali e immateriali, subiti e subendi dal ricorrente.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrente, con separato atte notificato in data 30 dicembre 2008 e depositate in data 31 dicembre 2003;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: REGIONE LOMBARDIA e di ALESSIO FRANCA; vista le memoria dalla parti;

Udito il relatore Ref. DARIO SIMEOLI e uditi altresì i procuratori delle parti presenti come da verbale;

Visto l'art. 26, comma 4 della legge n, 1034 del 5 dicembre 1971;

Sentite sul punto le parti e ritenuto che sussistono i presupposti di legge per la definizione dal giudizio mediante sentenza in forma semplificata.

FATTO E DIRITTO

1. Ritiene, preliminarmente, il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’art. 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come modificato dall’art. 9 l. 21 luglio 2000 n. 205), adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante la completezza dell’istruttoria, l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio e avendo il Presidente del Collegio rese edotte le parti di tale eventualità.

2. Englaro Beppino, padre e tutore di ELUANA ENGLARO, da moltissimi anni in stato vegetativo permanente a seguito di grave trauma cranico encefalico riportato in un incidente stradale, con istanza del 19 agosto 2008, chiedeva all’Amministrazione Regionale della Lombardia, di indicare la struttura del servizio sanitario regionale presso cui procedere all’esecuzione del decreto della Corte di Appello di Milano pronunciato il 25 giugno 2008 e depositato il 9 luglio 2008, con il quale si nega che il personale del Servizio Pubblico Sanitario Regionale possa procedere, all’interno di una delle strutture, hospica compresi, alla sospensione del sostegno vitale (idratazione ed alimentazione artificiale) di cui goda l’ammalato in stato vegetativo permanente il quale, tramite manifestazione di volontà del Tutore ed autorizzazione del Giudice Tutelare, intenda rifiutare tale trattamento. L’amministrazione afferma, all’uopo, che, ponendo in essere siffatta condotta, il personale sanitario, ivi operante, "verrebbe meno ai propri obblighi professionali e di servizio, anche in considerazione del fatto che il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione non contiene un obbligo formale a carico di soggetti o enti individuati".

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