Vendite allo scoperto: scatta l’obbligo di comunicazione alla Consob delle posizioni ribassiste
Consob ha approvato un nuovo regime di trasparenza in materia di vendite allo scoperto. A partire da lunedì 11 luglio gli investitori che detengano posizioni ribassiste rilevanti sui titoli azionari negoziati sui mercati regolamentati italiani sono tenuti a darne comunicazione alla Consob.
Con ciò la normativa italiana viene allineata a quella in vigore nei principali Paesi europei, Germania in primis Il provvedimento rafforza i poteri di vigilanza della Consob nell’attuale fase di mercato, caratterizzata da un elevato livello di volatilità nell’andamento delle quotazioni.
In particolare, dovranno essere rese note alla Consob le posizioni nette corte relative ai titoli azionari delle società quotate in Italia, quando superino determinate soglie quantitative. Il primo obbligo di comunicazione scatta al raggiungimento di una posizione netta corta uguale o superiore allo 0,2% del capitale dell’emittente. Successivamente l’obbligo si attiva per ogni variazione pari o superiore allo 0,1% del capitale.
Il provvedimento ha efficacia da domani e resterà in vigore fino al 9 settembre 2011. Il testo della delibera (numero 17862) è disponibile sul sito Consob www.consob.it.
Determinazione del prezzo dell'obbligo di acquisto delle azioni Socotherm (comunicato stampa del 1° giugno 2011)
La Consob ha fissato in 0,0683 euro per ogni azione il corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo di acquisto, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Tuf, delle azioni ordinarie Socotherm spa da parte di Fineglade Limited.
In occasione dell'aumento di capitale deliberato dal cda dell'emittente in data 25 giugno 2010 Fineglade Limited ha sottoscritto, al prezzo unitario di 0,0683 euro, 732.450.000 nuove azioni ordinarie di Socotherm, pari al 95% del capitale sociale, dal che è conseguito l'obbligo di acquisto delle restanti azioni Socotherm.
Il titolo Socotherm è sospeso a tempo indeterminato dalle negoziazioni dal 4 agosto 2009 in considerazione delle incertezze sull'evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale della società che, all'epoca, si era trovata nella situazione prevista dall'art. 2447 c.c. (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale).
La determinazione del prezzo è stata effettuata in conformità con la disciplina antecedente alla delibera n. 17731 del 5 aprile 2011 ed, in particolare, con l'articolo 50 del regolamento emittenti. In linea con precedenti determinazioni, quale parametro aggiuntivo a quelli espressamente richiamati dall'art. 50, comma 3, del regolamento emittenti - non utilizzabili nel caso di in esame - si è fatto ricorso al prezzo di sottoscrizione dell'aumento di capitale da cui è derivato il superamento della soglia dell'opa, così come illustrato nel documento di valutazione..
La delibera n. 17807 del 1° giugno 2011 di determinazione del corrispettivo dell'obbligo di acquisto è pubblicata, unitamente all'allegato documento di valutazione, sul sito www.consob.it.



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