Il Notaio conferma?

Venerdì, 30 settembre 2011 - 14:53:15


Continua il successo su Affaritaliani.it de "Il notaio conferma?", la rubrica al servizio dei cittadini, in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato. Tantissime le mail arrivate in redazione. Ecco le risposte. Per orientarsi nel difficile mondo della burocrazia e delle leggi scrivete a:
ilnotaioconferma@affaritaliani.it

 


QUESITO
Egregio notaio,
siamo tre fratelli di Firenze che hanno ereditato una piccola casa nel comune di Feltre ove la madre deceduta risiedeva dopo le seconde nozze. In vita il secondo marito aveva infatti fatto donazione della sua quota a nostra madre pur rimanendone usufruttuario.
Il quesito è: senza testamento restiamo eredi solo noi tre o una quota di legittima gli spetta ugualmente?
Inoltre: siamo obbligati a fare documenti e pratiche di successione/accettazione dell'eredità ( che magari hanno costi notarili e fiscali importanti) o potremo farlo al momento della morte del marito quando cessa il suo usufrutto e potremo vendere la casetta? ( non glielo auguriamo naturalmente!!!!)
le siamo veramente grati e la ringraziamo anticipatamente per l'attenzione e per la sua risposta che sarà sicuramente illuminante
i saluti più cordiali

RISPOSTA
La successione legittima si apre a favore dei chiamati all'eredità, in tal caso al coniuge del defunto spetta la quota di 1/3 e il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza coniugale se di proprietà del defunto o comune e ai figli la quota di 2/3 complessiva, da ripartirsi in pari quote tra loro, salvo la rinuncia da parte di uno o più chiamati.
La dichiarazione di successione è un documento fiscali da presentare all'Agenzia delle Entrate Competente entro il termine di un anno dall'apertura della successione.
Il diritto di accettare l'eredità, per gli eredi che non sono nel possesso dei beni ereditari si prescrive in dieci anni.


QUESITO
Salve, vorrei porre un quesito. Un figlio che è stato dato in adozione alla nascita (1961),avrà diritto all'eredità della madre naturale quando questa non ci sarà più? Grazie.

RISPOSTA
Le legislazioni in materia di adozioni di minori sono variate negli anni, pertanto:
- nelle adozioni, precedenti al 1967, l'adottato mantiene lo status di figlio con i genitori biologici;
- nelle adozioni successive al 1967, vi è la cessazione di tutti i rapporti giuridici con la famiglia di origine, ad eccezione dei vincoli matrimoniali.
In quest'ultimo caso, la famiglia adottiva diviene l'unica famiglia del minore, venendo pertanto a cessare con la famiglia di origine anche i rapporti di tipo successorio.

0 mi piace, 0 non mi piace
Fai di Affaritaliani la tua HomePage
Iscriviti alla Newsletter
Mobile
Seguici su facebook
Rss
Twitter
Google
Internet Explorer


Strage di Brescia/ Bersani, giustizia arrivi alla verita'
Impregilo/ Respinta modifica Statuto, non raggiunto il quorum
Siria/ Russia: non appoggiamo Assad, sosteniamo Piano Annan
Tesoro/ Collocati tutti i Ctz, tasso in rialzo al 4,037%
Morti bianche/ Roma, cade autogru: un operaio morto, uno ferito
R.D.Congo/ Rapporto Onu: rivolta nell'est sostenuta dal Ruanda
Strage Brescia/ Napolitano: giustizia prosegua, condivido amarezza
Terrorismo/ Piazza della Loggia, Napolitano: fare giustizia
LEGGI TUTTE LE ULTIMISSIME

Case da sogno

Una villa? Un attico? Un loft? Quello che cerchi in un click
Trova tutto qui!

Prima rata gratis

Sei alla ricerca di un prestito? Trovalo subito
SCEGLI PRESTITÒ

Auto usate

Stai cercando l’auto dei tuoi sogni? Scoprila subito.
Cerca adesso