Eredità Agnelli/ Prima vittoria di Margherita: il processo resta in Italia
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A sollevare il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ritenendo invece competente il tribunale svizzero, erano stati Marella Caracciolo, vedova dell'Avvocato, ed il commercialista Siegfried Maron. Margherita Agnelli aveva citato in giudizio davanti al tribunale di Torino la madre in qualita' di coerede, Franzo Grande Stevens, Gianluigi Gabetti e Siegfried Maron, quali professionisti che si erano occupati di gestire il patrimonio di Gianni Agnelli, chiedendo che questi ultimi esibissero tutta la documentazione per un rendimento del conto, relativa alla gestione dei beni dell'Avvocato, nonche', in via pregiudiziale, di dichiarare la nullita' degli accordi stipulati in Svizzera tra lei e sua madre sull'eredita'.
Margherita Agnelli chiedeva anche la condanna a risarcimento dei danni eventualmente provocati dalla violazione degli obblighi di gestori nei confronti di Grande Stevens, Gabetti e Maron. Il procedimento a Torino era stato sospeso dopo che Marella Caracciolo e Siegfried Maron avevano eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Per le sezioni unite civili della Suprema corte, i ricorsi per il regolamento di giurisdizione non possono essere accolti, il processo deve proseguire davanti al tribunale di Torino. "Al di la' e a prescindere da qualsiasi questione in ordine all'esistenza, validita', efficacia dell'accordo transattivo stipulato tra le due coeredi del senatore Giovanni Agnelli in epoca successiva alla sua morte - si legge nella sentenza - l'identificazione del giudice competente a conoscere della presente controversia deve essere compiuta con riferimento al contenuto dell'atto di citazione".
L'analisi di questo, secondo gli 'ermellini', "conduce all'irrefutabile conclusione secondo cui domanda principale e' senz'altro a dirsi quella avente ad oggetto la 'petitio haereditatis' formulata dall'attrice, nonche' quella, ad essa conseguente, di scioglimento della comunione ereditaria". La natura ereditaria della controversia "non puo' subire alcuna mutazione, ne' genetica ne' funzionale - osservano i giudici di piazza Cavour - per il solo fatto che l'attore ne chieda un accertamento pregiudiziale a se' favorevole".
Nella specie va applicato l'articolo della Convenzione di Lugano, secondo cui, ricorda la Cassazione, "le cause ereditarie sono escluse dalla relativa sfera di applicazione" rientrando invece "nella previsione dell'articolo 50 della legge 218/1995: essendosi la successione del senatore Giovanni Agnelli apertasi in Italia, sara' il giudice di questo paese l'autorita' competente a conoscere della controversia in merito".



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