La Carta di Trieste in esclusiva per Affaritaliani.it
Si chiama Carta di Trieste ed è il primo codice deontologico per chi tratta notizie riguardanti cittadini con disturbo mentale e più in generale questioni legate alla salute mentale. O meglio, è soltanto la bozza di un protocollo che vi invitiamo a discutere e definire insieme, in occasione di “Impazzire si può”, il primo convegno nazionale delle persone con l’esperienza del disagio mentale che si terrà a Trieste dal 21 al 24 giugno prossimi.
Da tempo, e non solo in Italia, si sente la necessità di migliorare l’informazione intorno a questi temi. Temi che tuttora, a ben trent’anni dalla Legge 180 che ha restituito la parola a chi soffre o ha sofferto di un disturbo mentale, faticano a trovare le parole per essere comunicati, raccontati nel rispetto della dignità delle persone e della verità dei fatti. Temi che tuttora, grazie a parole disattente, frettolose e disinformate, vengono letti e interpretati in maniera distorta e talvolta tendenziosa, alimentando una visione della realtà che troppo spesso non corrisponde a quella vissuta dalle persone, dalle famiglie e dalla comunità. Contribuendo alla formazione di idee, opinioni e giudizi, che con «il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati» contenuto nell’articolo 2 della Legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti, poco o nulla hanno a che vedere.
Qui sotto la bozza della Carta di Trieste.
CARTA DI TRIESTE
(bozza in lavoro del 14-06-2010)
Proposta per un codice etico/protocollo deontologico per giornalisti e operatori dell’informazione che trattano notizie concernenti cittadini con disturbo mentale e questioni legate alla salute mentale in generale
Con il presente protocollo, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, cogliendo l’appello dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a sostenere, anche con l’informazione, la lotta ai pregiudizi, allo stigma e all’esclusione sociale di cui tuttora sono vittime le persone con disturbo mentale e le loro famiglie e che ricadono sulla società compromettendone la buona salute e la qualità della vita, invitano, in base al criterio deontologico fondamentale del «rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati» contenuto nell’articolo 2 della Legge istitutiva dell’Ordine, i giornalisti italiani a:
osservare la massima attenzione nel trattamento delle informazioni concernenti i cittadini con disturbo mentale in particolare a:
usare termini appropriati, non lesivi della dignità umana, o stigmatizzanti, o pregiudizievoli, per definire sia il cittadino con disturbo mentale qualora oggetto di cronaca, sia il disturbo di cui è affetto, sia il comportamento che gli si attribuisce, onde non alimentare il già forte carico di tensione e preoccupazione che il disturbo mentale comporta, o indurre forme di identificazione, sentimenti o reazioni che potrebbero risultare destabilizzanti o dannosi per la persona, i suoi familiari e la comunità nell’insieme; [vedi Allegato 1]
usare termini giuridici pertinenti, non approssimativi o allusivi a luoghi comuni di sorta nel caso il cittadino con disturbo mentale si fosse reso autore di un reato di qualsivoglia entità, tenendo presente che è un cittadino come gli altri, uguale di fronte alla legge; [vedi Allegati 2 e 3]
non interpretare il fatto in un’ottica pietistica, decolpevolizzando il cittadino per il solo motivo che soffre di un disturbo mentale né, al contrario, attribuire le cause e/o l’eventuale efferatezza del reato al disturbo mentale;
considerare sempre che il cittadino con disturbo mentale è un potenziale interlocutore in grado di esprimersi e raccontarsi, tenendo presente che può non conoscere le dinamiche mediatiche e non essere quindi in grado di valutare tutte le conseguenze e gli eventuali rischi dell’esposizione attraverso i media;
tutelare il cittadino con disturbo mentale che sceglie di parlare con i giornalisti, adoperandosi perché il cittadino non sia identificato con il suo problema di salute mentale;
garantire al cittadino con disturbo mentale il diritto di replica;
interpellare e consultare esperti in materia, sia gli operatori della salute mentale, i servizi, le associazioni e altri attori e soggetti coinvolti, sia gli operatori della giustizia, delle forze dell’ordine e dei servizi sociali, per poter fornire l’informazione in un contesto congruo e veritiero, il più possibile chiaro, approfondito e completo. Fornire laddove possibile dati attendibili e aggiornati che permettano un confronto tra l’andamento dei reati commessi da altre persone con, e senza disturbo mentale;
compiere lo sforzo di integrare, ogni qualvolta ciò sia possibile, la notizia con una precisa e dettagliata informazione sui servizi, strumenti, trattamenti, cure che possono essere di aiuto e sostegno nelle singole realtà locali; [vedi Allegato 4]
promuovere la diffusione di storie di guarigione e/o di esempi di esperienze positive improntate alla speranza e alla possibilità.
A PROPOSITO DI SUICIDIO E DISTURBO MENTALE
Benché in oltre il 75% dei casi il suicidio non sia connesso al disturbo mentale, è luogo comune molto frequente associare a quest’ultimo le sue cause. In questo modo non solo si fornisce un’informazione non corretta, ma si rischia di indurre comportamenti emulativi nelle persone più fragili.
All’Allegato 5, alcune raccomandazioni utili a chi riferisce di suicidi e/o tentativi di suicidio, elaborate dagli esperti dell’OMS in collaborazione con gli Osservatori locali preposti al monitoraggio dei fenomeni autolesivi.
IMPEGNI DEI SOGGETTI PROMOTORI
I soggetti promotori si impegnano inoltre di:
prevedere negli argomenti dell’esame di stato per l’iscrizione all’Albo professionale un capitolo relativo alla salute mentale, aggiornato periodicamente alla luce delle evidenze scientifiche e delle pratiche ed esperienze messe in atto nella comunità;
organizzare incontri di aggiornamento scambio su temi relativi alla salute mentale nell’ambito di percorsi formativi sul giornalismo, scientifico e in generale;
promuovere l’istituzione di un osservatorio sull’informazione relativa alla salute mentale;
istituire un premio annuale per i giornalisti che si sono distinti nel trattare notizie relative a persone con disturbo mentale o alla salute mentale in generale.
ALCUNE DOMANDE CHE IL GIORNALISTA POTREBBE FARSI
I termini usati sono appropriati o in qualche misura non pertinenti od offensivi per il cittadino al centro dei fatti o per altre persone che vivono analoghe esperienze di disturbo mentale?
Il titolo, l’eventuale locandina e le immagini dell’articolo sono offensive per il cittadino al centro dei fatti o per altre persone che vivono analoghe esperienze di disturbo mentale?
È rilevante ai fini della completezza dell’informazione riportare il nome del cittadino, e altri dati che lo identificano (dove abita, che lavoro svolge etc), anche con l’uso di immagini (fotografie, illustrazioni, caricature)?
È rilevante ai fini della completezza dell’informazione precisare che il cittadino in questione ha un disturbo mentale?
Se nella notizia è rilevante il peso del disturbo mentale, nell’articolo sono riportate le opinioni e i commenti di un operatore esperto della salute mentale o di un’altra persona con disturbo mentale citata nell’articolo o di una associazione di persone con disturbo mentale e loro familiari?
Ai familiari del cittadino è stata data la possibilità di fare una dichiarazione?
È rilevante ai fini della completezza dell’informazione interpellare amici, conoscenti, vicini di casa, passanti o altri cittadini in qualche maniera, benché marginale, coinvolti nell’accaduto?
Nell’articolo sono state riportate informazioni utili affinché altri cittadini che si trovano in analoghe situazioni sappiano a chi rivolgersi?
Citare l’esperienza positiva di altri cittadini con disturbo mentale può contribuire a far comprendere che le storie di vita sono differenti e che non soltanto non si può generalizzare ma che ciò può essere controproducente o addirittura dannoso?
ALLEGATI
INDICE
ALLEGATO 1
I 5 PREGIUDIZI LEGATI AL PROBLEMA DEL DISTURBO MENTALE
E ALLE PERSONE E ALLE FAMIGLIE CHE LO ATTRAVERSANO
ALLEGATO 2
I DIRITTI DEI PAZIENTI
ALLEGATO 3
LEGGI E NORMATIVE
ALLEGATO 4
I SERVIZI DI SALUTE MENTALE
ALLEGATO 5
IL SUICIDIO
GLOSSARIO
LE PAROLE PER DIRLO
I cittadini con disturbo mentale hanno espresso il volere di essere chiamati anzitutto persone, persone con un problema di salute, e giammai con questo identificati (anziché «la depressa», «lo schizofrenico», «lo psicopatico», «i malati di mente», una donna con depressione/che soffre di depressione, un uomo con schizofrenia/affetto da schizofrenia, «un uomo con problemi/disturbi psicologici/psichiatrici», «persone con un disturbo mentale/con l’esperienza del disturbo mentale).



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