Il partner traditore non ha colpa. Ha diritto agli alimenti
Il partner ti ha tradito? In sede di separazione questa non è più una "colpa": perchè l'adulterio non è la causa della fine del matrimonio. Ne è un "effetto": un segno, insomma, che la relazione tra marito e moglie era già in crisi.
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Affaritaliani.it ha chiesto un parere sulla sentenza a Sara Severini, avvocato matrimonialista, autrice della rubrica "Comunione e separazione".
Avvocato, che cosa dice il codice civile del 1975? Come questa sentenza cambia il concetto di tradimento nella legislazione? "Dall'analisi di fonti informali e dalla lettura del solo dispositivo della sentenza, non avendo ancora il testo della sentenza, il Tribunale di Foggia sembrerebbe aver “capovolto” le disposizioni normative. L'adulterio viene interpretato come un semplice effetto e non più una causa della crisi dell'unione coniugale. Infatti, la relazione extraconiugale di regola si presume come causa di una situazione di intollerabilità della convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave degli obblighi derivanti dal matrimonio. Anche se poi va valutata in concreto l’efficacia causale che questa ha avuto nel determinare la fine della vita coniugale".
Come giudica lei la sentenza?
Secondo lei "farà scuola"? La sentenza parla, oltre che di adulterio, anche di turpiloquio e lo elimina dalle cause di addebito. Cosa prevede la legge? "Nella legislazione precedente al 1975, l’adulterio e il turpiloquio, ovvero un modo di parlare volgare ed offensivo, erano considerati un reato, insieme alla bestemmia e al reato di omosessualità. L'articolo 726 del codice penale prevede il reato di turpiloquio, depenalizzato nel 1999 e ridotto ad illecito amministrativo: "Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da euro 10 a euro 206”. Oggi i tempi sono cambiati in relazione all'evoluzione della società e dei suoi costumi, evoluzione a cui ha sicuramente contribuito anche la sensibilità della giurisprudenza". |
Lo ha stabilito una sentenza del tribunale di Foggia, che mette così una pietra miliare in un dibattito in corso da anni tra gli avvocati matrimonialisti. Una legittimazione indiretta dell'adulterio, si potrebbe dire. Al giudice non spetta stabilire l'addebito della separazione, ma piuttosto prendere atto passivamente dell'irreversibile fallimento del matrimonio.
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LA SENTENZA - "Il giudice nel pronunciare la separazione determina a vantaggio del coniuge, anche adultero, il diritto comunque di ricevere dall’altro quanto necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri". In pratica il coniuge "traditore" ha diritto all'assegno di mantenimento se si trova in condizioni economiche inferiori o se è affidatario dei figli.
TEMPI MODERNI - Quella di Foggia è una sentenza rivoluzionaria, che si intreccia al profondo cambiamento dei costumi in corso. Perché di fatto annulla uno dei tre obblighi che il codice civile pone alla base del contratto matrimoniale: quello di fedeltà. Gli altri due obblighi reciproci tra i coniugi sono la convivenza e il mantenimento economico. E prima del 1975 l’adulterio era addirittura considerato un reato.
Maria Carla Rota
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