Torino/ Maltrattamenti in ufficio. Condannato il capo. E la consigliera di parità è parte civile
Di Maria Pia Pinucci
La Sesta Sezione penale della Cassazione con sentenza del 5 febbraio 2009 n. 266, ha riconosciuto la colpevolezza di un datore di lavoro, per aver ripetutamente maltrattato cinque dipendenti dell'aeroporto Caselle di Torino e al tempo stesso ha ammesso la costituzione di parte civile della Consigliera regionale di parità della Regione Piemonte.
Sulla pretesa legittimazione ad agire in giudizio, dell'organo di tutela contro le discriminazioni direte indirette in ambito lavorativo si concentrano i vizi dedotti dall'imputato che ritiene la Consigliera titolare di interessi diffusi per la tutela dei quali la legittimazione a stare in giudizio deve essere prevista da una legge.
Tale previsione a giudizio del ricorrente, non si rinviene nel Codice di procedura civile e tanto meno nel Testo Unico sulle pari opportunità, potendosi solo ravvisare per la Consigliera un intervento ad adiuvandum delle ragioni della parte offesa.
Il ricorrente ritiene inoltre che la fattispecie dei maltrattamenti, richieda un diretto collegamento tra la condotta dell'imputato e i maltrattamenti ricevuti e che il torto subito non possa ritenersi tale se è solo ideologico o riflesso,ipotesi che si verificherebbe se fosse ammessa la presenza in giudizio dell'organo di parità.
Obietta la Cassazione , rilevato che il Codice delle pari opportunità (Dlgs.198 del 2006) ridefinisce e amplia i compiti della Consigliera di parità, è in quest'ambito che si rinviene la disciplina dell'ammissibilità a costituirsi parte civile della stessa .
Infatti cosi come è stata riconosciuta la legittimazione a costituirsi nei giudizi Il Sindacato a cui sia iscritta una donna vittima di violenza sessuale in quanto "la condotta integrante tale reato è idoneo a provocare un danno sia alla persona offesa sia al Sindacato, per la concomitante incidenza sulla dignità lavorativa e sulla serenità del lavoratore che ne è vittima e, inoltre, perché tale condotta è in contrasto con il fine perseguito dal sindacato costituito dalla tutela della condizione lavorativa e di vita degli iscritti sul luogo di lavoro".
Allo stesso modo può dirsi della costituzione, quale parte civile della Consigliera regionale di parità che, ai sensi dell'at.37 primo e secondo comma, può richiedere ed ottenere un risarcimento del danno, nel caso in cui vi siano stati atti,patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo."
La legittimazione in giudizio riconosciuta alla Consigliera di parità può inoltre essere fatta valere per ottenere la rimozione del comportamento discriminatorio.



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